28 Novembre 2024

Società agricole in opzione e utilizzo delle perdite

di Luigi Scappini
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La scheda di FISCOPRATICO

Il Legislatore, nell’ormai lontano 2004, ha provveduto a introdurre la figura delle società agricole; soggetti operanti nel settore agricolo che, al rispetto di determinati requisiti richiesti, possono fruire di alcune norme espressamente previste per i coltivatori diretti e gli Iap.

In particolare, si definiscono tali le società, in qualsiasi forma giuridica costituite, che rispettano congiuntamente i 2 seguenti requisiti:

  • la denominazione o la ragione sociale contiene la dizione di società agricola;
  • l’oggetto sociale prevede l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135, cod. civ., e, quindi, la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali e le attività connesse, queste ultime tipizzate (ovverosia quelle previste dal comma 3, dell’articolo 2135, cod. civ.) o meno.
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