12 Aprile 2018

Società agricole tassate catastalmente ammesse al consolidato fiscale

di Luigi Scappini
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L’Agenzia delle Entrate, sollecitata con interpello, a distanza di più di un lustro torna ad occuparsi di società agricole a 360° con la risoluzione n. 28/E di ieri, offrendo alcuni chiarimenti che introducono ulteriori tasselli al mosaico della tassazione di dette società.

Come noto, con l’articolo 2 D.Lgs. 99/2004 è stata introdotta la particolare figura delle società agricole individuate in quelle che rispettano simultaneamente i seguenti requisiti:

  • oggetto sociale con indicazione dell’esercizio esclusivo delle attività agricole previste dall’articolo 2135 cod. civ. e
  • ragione o denominazione sociale contenente espressamente la dizione di “società agricola”.

Successivamente, con l’articolo 1, comma 1093, L. 296/2006 (Finanziaria 2007) è stata data la possibilità a dette società, con esclusione di quelle costituite in forma di Spa e Sapa, di “optare per l’imposizione dei redditi ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni”.

Per disciplinare tale modalità di tassazione è stato successivamente emanato il D.M. 213/2007 a cui ha fatto seguito la circolare esplicativa 50/E/2010 dell’Agenzia delle entrate,

È su questo quadro di insieme che si innesta l’interpello presentato da una Srl società agricola, svolgente l’attività di coltivazione di vigneti e uliveti e relative attività connesse di trasformazione e commercializzazione dei prodotti.

La società, a decorrere dal 2016 ha optato per la determinazione del reddito secondo le regole di cui allarticolo 32 Tuir e, a partire dal 2017, intende optare, insieme alla sua controllante per il regime del consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e ss. Tuir.

La prima problematica attiene alle modalità di opzione per il regime catastale di determinazione del reddito in quanto la società istante non ha proceduto all’evidenziazione, nel modello dichiarativo Iva 2017, della scelta e, per di più, ha stanziato nel bilancio 2016 alle imposte calcolate secondo le regole ordinarie previste per il reddito di impresa.

L’Agenzia delle entrate correttamente afferma, richiamando anche precedenti prassi (cfr. circolari 234/E/2000 e 209/E/1998), che a prevalere è innanzitutto il comportamento concludente tenuto ai fini fiscali non rilevando, quindi, quanto fatto civilisticamente in sede di predisposizione del bilancio.

Inoltre, per quanto concerne il mancato adempimento formale in sede di presentazione della dichiarazione Iva 2017, l’Agenzia delle Entrate, in linea con i precedenti di prassi (cfr. “Società agricole che optano per il reddito catastale” in Ecnews del 24 luglio 2015), precisa che a rilevare è il comportamento concludente, restando tuttavia applicabili le relative sanzioni previste ai sensi dell’articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997.

A seguito della scelta operata, Alfa Srl si pone ulteriori dubbi in merito al corretto trattamento fiscale da riservare alla plusvalenze originatesi in costanza di opzione e agli interessi passivi.

Nel primo caso, l’Agenzia delle entrate, ricorda come l’articolo 5, comma 3, D.M. 213/2007 rimandi genericamente alle regole di cui agli articoli 86 e 101 Tuir, con la conseguenza che gli stessi si renderanno applicabili in toto. In ragione di ciò, fermo restando il rinvio ai criteri ordinari di determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, che induce a ritenere che le quote di ammortamento effettuate in vigenza di regime su tali beni riducono il costo fiscale del bene da confrontare con il corrispettivo di cessione, la plusvalenza emergente sarà, in caso di possesso del bene da più di 3 anni, rateizzabile in 5 esercizi.

Al contrario, in merito all’utilizzabilità, in vigenza di opzione per il regime catastale, in abbattimento del reddito, che si ricorda è sempre di impresa, degli interessi passivi non dedotti per effetto dell’applicazione delle regole di cui all’articolo 96 Tuir, e riportati in avanti, l’Agenzia delle entrate nega tale possibilità in ragione del brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit (leggasi ad esempio l’utilizzo delle perdite pregresse previsto dall’articolo 4 D.M. 213/2007).

Infine, gli ultimi due chiarimenti richiesti dall’istante sono direttamente connessi alla scelta di optare, a decorrere dal 2017, per il consolidato nazionale.

In merito proprio alla possibilità di optare per la tassazione di gruppo la risposta dell’Agenzia delle entrate è positiva in quanto, come evidenziato nella risoluzione, non è rinvenibile una norma che escluda espressamente tale possibilità, ferma restando ovviamente la sussistenza, sin dall’inizio del periodo di imposta, di tutti i requisiti richiesti.

Al contrario la risposta dell’Agenzia delle entrate è negativa per quanto riguarda la possibilità di utilizzare, in abbattimento del reddito complessivo netto globale della fiscal unit l’eccedenza di Ace generatasi in capo alla controllante, infatti, se così fosse, verrebbe meno al divieto di cui all’articolo 9, comma 1, D.M. 03.08.2017 ai sensi del quale il beneficio non si applica alle società agricole che determinano il reddito ai sensi dell’articolo 32 Tuir.

In ragione di ciò, l’Agenzia delle entrate prosegue stabilendo “che dal reddito complessivo globale netto dal quale è ammessa la deduzione dell’eccedenza Ace generata dalle singole società del gruppo – e fino a concorrenza del quale viene da esse attribuita siffatta eccedenza – deve essere scomputata una quota pari al reddito agrario imputato al consolidato”. Il reddito così determinato rappresentala base di calcolo della capienza del reddito complessivo globale rispetto alla deduzione Ace attribuita da ciascuna società del gruppo. Tale reddito costituisce, altresì, base di calcolo per determinare l’eventuale eccedenza non attribuita al consolidato da ciascuna società, che potrà essere utilizzata in deduzione nell’esercizio successivo oppure in compensazione dell’Irap, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, secondo periodo, del nuovo decreto Ace”.

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