3 Marzo 2016

Società cooperative: tassazione IRES complessa e ad assetto variabile

di Fabrizio G. Poggiani
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Dopo la riforma del diritto societario, sono solo le cooperative a mutualità prevalente che possono beneficiare di una tassazione agevolata, rispetto a quelle a mutualità diversa (o non prevalente), per le quali l’unica possibilità è quella dell’esenzione della quota di utili destinata a riserva indivisibile (massimo 30%) con la partecipazione a tassazione dell’utile d’esercizio nella quota pari al 70%.

Infatti, posti i requisiti imposti per il riconoscimento della mutualità, di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 c.c., inerenti alla determinazione dei criteri quantitativi e la presenza delle clausole inderogabili all’interno degli statuti sociali, con la legge 311/2004 (Finanziaria 2005), il legislatore, intervenendo sull’art. 12, della legge 904/1977, aveva stabilito una tassazione degli utili diversificata sulla base delle varie tipologie di cooperative (20% per le agricole, 30% per le altre cooperative a mutualità prevalente e 70% per le cooperative a mutualità diversa).

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