Società di comodo: il MOL positivo salva le imprese in perdita
di Fabio Garrini
Da un paio d’anni a questa parte le società si trovano a combattere con due forme di disposizioni nell’ambito della disciplina delle “comodo”:
- quella “tradizionale” e nota, che mira a colpire coloro che non producono una certa quantità di ricavi, ai sensi dell’art. 30 della L. 724/94;
- quella “nuova” e per alcuni tratti paradossale, che mette sotto la lente di ingrandimento i contribuenti in perdita fiscale reiterata (3 periodi d’imposta in perdita ovvero due in perdita ed uno con reddito inferiore al reddito minimo), introdotta dal DL 138/11.
Ciò posto, malgrado se ne sia parlato davvero molto – a ragione visto che la logica pare del tutto demenziale – alla prova dei fatti la seconda fattispecie si dimostra molto meno pericolosa della prima: non tanto perché non vi sono imprese in perdita (anzi, purtroppo abbondano), ma piuttosto perché nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate datato 11.6.2012 sono state individuate alcune cause di esclusione molto efficaci. Da notare, comunque, che tali cause di esclusione non vanno verificare sul periodo d’imposta sotto analisi, ma piuttosto sul triennio di riferimento: in altre parole, se vogliamo invocare la disapplicazione per il periodo d’imposta 2013 (ossia nella dichiarazione per la quale stiamo ultimando la compilazione), occorre che una di tali fattispecie sia verificata in uno degli esercizi 2010, 2011 o 2012. A nulla rileva che essa si realizzi nel 2013.
Il MOL positivo
Tra queste ve ne è una che certamente risulta molto efficace in moltissime situazioni: verificare che una grandezza del conto economico – denominata MOL – sia maggiore di zero.
La lettera f) del richiamato provvedimento prevede che per margine operativo lordo si intende la differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui alla lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile. A tale fine i costi della produzione rilevano al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti di cui ai numeri 10), 12) e 13) della citata lettera B). Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti. Malgrado dal principio in tale elenco non fossero stati inclusi, successivamente anche i canoni di leasing di competenza sono stati annoverati tra le voci che vengono sterilizzate (inclusione avvenuta ad opera della R.M. n.107/E dell’11 dicembre 2012): attraverso tale ampliamento si è ottenuto di evitare discriminazioni tra contribuenti legate alle diverse modalità attraverso le quali vengono acquisiti i beni strumentali (in proprietà ovvero, appunto, tramite leasing).
Detta causa di esclusione va quindi in aiuto delle società che presentano perdite a causa di costi che derivano dai fattori produttivi che non possono essere, se non in minima parte e comunque non nel breve periodo, gestiti:
- chi ha una forte incidenza degli interessi passivi a causa della struttura finanziaria,
- chi ha una forte incidenza di oneri straordinari che certo non discende da scelta dell’impresa ma dalla svalutazione degli immobilizzi, notando comunque che sono sterilizzati sono i componenti allocati in area E del conto economico, quindi tutto sommato situazioni non frequenti visto che i principi contabili richiedono di collocate le minusvalenze ordinarie al punto B14. Specularmente, comunque, occorre dire che le plusvalenze “ordinarie” allocate alla voce A5 permettono di migliorare il MOL,
- chi ha una forte incidenza di ammortamenti e leasing che rispondono agli investimenti effettuati anche in precedenti periodi d’imposta, quindi non immediatamente comprimibili se l’attività si contrae,
- chi ha una forte incidenza di svalutazioni ed accantonamenti in quanto componenti dipendenti da fattori esterni non “pilotabili” dall’azienda.
Da notare che la descritta grandezza (il MOL) non deve necessariamente essere superiore al reddito minimo, come dovrebbe essere il reddito dichiarato in quell’anno per non innescare la disciplina in commento, ma basta semplicemente che risulti maggiore di zero.