21 Novembre 2015

Società non operative e procedura di liquidazione

di Federica Furlani
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Le società che si trovano in stato di liquidazione volontaria, a seguito dell’accertamento di una causa di scioglimento o di decisione da parte dei soci, rimangono comunque assoggettate alla disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della L. 724/1994, che prevede, in particolare:

  • limitazioni all’utilizzo del credito Iva, sia a titolo di compensazione che di rimborso;
  • limitazioni all’utilizzo delle perdite fiscali;
  • l’obbligo di dichiarare un reddito minimo con incremento dell’imposizione ai fini Ires, derivante dall’applicazione di una maggiorazione Ires del 10,5%;
  • l’imputazione di una base imponibile minima anche ai fini Irap.

Il provvedimento 14 febbraio 2008 del Direttore dell’Agenzia delle entrate, nell’identificare alcune situazioni oggettive al verificarsi delle quali è possibile per il contribuente disapplicare tale disciplina, individua tra le altre quella relativa alle società in stato di liquidazione che, con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal registro delle imprese norma degli articoli 2312 codice civile (società di persone) e 2495 codice civile (società di capitali), entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva.

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