2 Dicembre 2016

Società di persone e litisconsorzio necessario

di Luigi Ferrajoli
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Con la sentenza n. 22438 del 4 novembre 2016 la Corte di Cassazione ribadisce il principio dell’esistenza di un litisconsorzio necessario fra soci e società di persone nel caso di impugnazione dell’accertamento unitario, affermando la nullità della sentenza emessa nei confronti di solo alcuni dei litisconsorti, dal momento che, nel caso di ricorso proposto dalla parte ad un accertamento unitario quale è la rettifica reddituale disposta nei confronti della società e imputata per trasparenza ai soci, la comunanza dell’oggetto e l’inscindibilità dell’accertamento danno luogo alla fattispecie dell’articolo 14, comma 1, D.Lgs. 546/1992ed impongono perciò che il giudizio di impugnazione della pretesa tributaria si svolga sin dalla sua introduzione nel contraddittorio di tutti i litisconsorti.

Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato (Cassazione SS.UU. sent. n. 14815/2008 e 14816/2008) che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società di persone avverso un avviso di rettifica, che riguardi inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), comporta che tutti devono essere parte nello stesso processo, e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi.

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