Società sequestrabile solo se strumentale alla commissione di illeciti
di Euroconference Centro Studi TributariNon è legittimo il sequestro che colpisce una società che ha lecitamente svolto parte dell’attività sociale, ma che è stata asservita (seppure in via non occasionale, ma non stabilmente) al servizio degli scopi illeciti dell’associazione a delinquere.
È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 35989, depositata ieri, 4 ottobre.
Una società operante nel settore petrolifero subiva il sequestro preventivo, in relazione al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti contestato ai due soggetti che operavano all’interno della società.
Da una serie di intercettazioni telefoniche emergeva infatti uno stabile e collaudato rapporto tra due soggetti (che operavano per conto della società) e un terzo, anche coinvolto, configurandosi così un’associazione a delinquere finalizzata ai reati fiscali di evasione Iva attraverso il sistema delle c.d. “frodi carosello”.
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha dunque ricordato che, ai fini della legittimità del sequestro preventivo di una società occorre dimostrare il durevole asservimento della stessa e del suo patrimonio alla commissione delle attività illecita; in altre parole, deve trattarsi di una società strutturalmente illecita o di comodo.
Il Tribunale del riesame, invece, non si era soffermato sull’effettivo asservimento della società alla commissione delle attività illecite contestata, cosicché non risultava dimostrato che la società fosse “strutturalmente illecita”.
Affinché possa essere ritenuto legittimo il sequestro preventivo delle quote di società appartenenti a persone estranee al reato è necessario dimostrare un nesso di strumentalità tra i beni e il reato contestato e il vincolo cautelare, che deve essere appunto destinato ad impedire, seppure in modo mediato e indiretto, la protrazione dell’attività criminosa, e cioè la commissione di altri fatti penalmente rilevanti facendo ricorso alle strutture societarie.
Il ricorso della società è stato pertanto accolto.