11 Settembre 2013

Società tra professionisti (STP): nuova opportunità per il mondo ordinistico

di Massimo Conigliaro
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Se ne parlava da molti anni ed alla fine anche il nostro legislatore ha concesso alle professioni ordinistiche la possibilità di costituire società tra professionisti, con ciò colmando una lacuna normativa del nostro paese e consentendo all’Italia di adeguare il sistema alla Direttiva n. 2006/123/CE.

Con la L. 12 novembre 2011, n.183 il Legislatore ha compiuto l’atteso passo verso la regolamentazione definitiva ed ha previsto all’art.10, la possibilità di costituire società tra professionisti (STP) per l’esercizio delle attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico. La disciplina attuativa è stata affidata ad uno specifico regolamento, che è stato emanato a distanza di quasi un anno e mezzo con il D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, entrato in vigore il 21 aprile 2013.

Oggi le STP possono essere costituite nella forma di qualsiasi società di persone o di capitali ovvero quale società cooperativa, con numero minimo di tre soci.

Il Legislatore ha previsto una serie di requisiti che devono possedere le STP per essere qualificate tali. In particolare, l’atto costitutivo deve prevedere:

  • l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
  • l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi.

Il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

L’incarico professionale conferito alla società deve essere eseguito esclusivamente dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta.

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti; inoltre la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha precisato che il socio professionista può continuare ad esercitare l’attività professionale anche in forma individuale e conseguentemente mantenere una propria posizione Iva distinta da quella della STP (cfr. Pronto Ordini CNDCEC n. 154/2013 del 22.7.2013 nonché la Circolare n. 32/IR del 12.7.2013 dell’IRDCEC).

La società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali (c.d. multidisciplinare). In presenza di STP multidisciplinari, qualora nell’atto costitutivo non sia stata individuata l’attività prevalente, la STP dovrà essere iscritta in tutti gli albi professionali di appartenenza dei soci professionisti.

Una delle principali novità – e forse anche quella più dibattuta nel tempo – è la possibilità di partecipazione alla STP di soci non professionisti nonché di soci di capitale.

L’art. 10, comma 4, lett. b), della Legge n.183/11 prevede che possono essere soci:

  • i soli professionisti iscritti ad ordini o collegi;
  • i soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche;
  • i soggetti non professionisti per finalità di investimento.

Il socio per prestazioni tecniche – secondo quanto precisa la Circolare n. 32/IR del 12/07/13 dell’IRDCEC – non è socio professionista e non può svolgere le prestazioni professionali che in base alle risultanze dell’atto costitutivo e in base alle competenze previste negli ordinamenti professionali di appartenenza sono riservate solo ai soci professionisti. Si tratta, piuttosto, di un socio che fornisce mansioni ancillari rispetto all’attività della s.t.p., quali ad esempio la gestione delle risorse umane o la gestione dei sistemi informatici.

Quanto al socio di capitali, questi deve:

  • essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’albo professionale;
  • non aver riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione;
  • non essere stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.

La STP si iscrive in un’apposta sezione sia del Registro delle Imprese che dell’Ordine dove ha la sede legale. E’ tenuta inoltre al rispetto delle regole dell’ordinamento e del codice deontologico, rispondendo in caso di violazioni al Consiglio di Disciplina competente per territorio.

Nella fatturazione delle prestazioni la STP applicherà anche il contributo previdenziale integrativo, da versare poi alla Cassa di riferimento.

Pur tra numerose incertezze e diverse opinioni in proposito – ed in assenza di una specifica norma di riferimento – è da ritenere che il reddito prodotto dalle STP sia di lavoro autonomo. Una previsione normativa in tal senso era stata inserita nel DDL sulle semplificazioni, ma poi se ne è persa traccia nell’iter parlamentare. Il chiarimento da parte del legislatore si rende, però, necessario poiché ad oggi nessuna norma consente di derogare alle regole ordinarie di qualificazione del reddito di una società di capitali, seppur iscritta nella specifica sezione di società tra professionisti.