Società trasparenti ed erroneo pagamento dell’imposta della sanatoria
di Alessandro BonuzziI soggetti che hanno applicato gli Isa per il periodo d’imposta 2023 e che hanno aderito alla proposta concordataria per il biennio 2024-2025, hanno la facoltà di aderire alla sanatoria introdotta dall’articolo 2-quater D.L. 113/2024 e regolata dal provvedimento attuativo n. 403886/2024 per gli anni d’imposta 2018 – 2022, sempreché per tali annualità:
- abbiano applicato gli Isa;
- pur essendo stati interessati da una causa di esclusione Isa collegata all’emergenza Covid-19 negli anni 2020, 2021 e 2022;
- pur avendo dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività, individuata con il codice 4 del modello Redditi 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.
L’opzione per l’adozione della sanatoria è esercitata, per ogni annualità del quinquennio interessato, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima (rata mensile di massimo 24 rate) o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” della specifica annualità indicando il numero complessivo delle rate, tramite i codici tributo appositamente istituiti con la risoluzione n. 50/E/2017.
In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.
La sanatoria non si perfeziona se il versamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di:
- processi verbali di constatazione;
- schemi di atto di accertamento;
- atti di recupero di crediti inesistenti.
L’opzione per l’adozione della sanatoria deve essere esercitata con la presentazione del modello F24 relativo al versamento in unica soluzione o della prima rata entro il prossimo 31.3.2025.
Con particolare riguardo alle società e associazioni trasparenti, di cui all’articolo 5, Tuir (quindi Snc, Sas, associazioni e studi professionali), nonché alle società di capitali in regime di trasparenza ex articoli 115 e 116 Tuir, l’opzione per l’adesione alla sanatoria è esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 di versamento della prima o unica rata:
- dell’imposta sostitutiva dell’Irap da parte della società o associazione;
- delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati.
L’efficacia della sanatoria, quindi, dipende dal corretto e tempestivo versamento non solo della società o associazione, ma anche dei singoli soci o associati. Pare, dunque, che l’omesso versamento da parte anche solo di un socio possa vanificare il perfezionamento della sanatoria tanto per la società o associazione, quanto per gli altri soci o associati.
Un tale meccanismo, evidentemente, può creare diverse distorsioni. Basti solo pensare al caso di modifica della compagine sociale nel corso del 2025. Ma ora il tema più caldo riguarda senz’altro i contribuenti che hanno provveduto a perfezionare la sanatoria, con l’invio del modello F24 di pagamento, prima della pubblicazione del provvedimento n. 403886/2024 attuativo della disciplina, a nome della sola società o associazione con codice tributo 4075. Per questi soggetti, infatti, si pone il dubbio circa l’efficacia della sanatoria, siccome le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sono state assolte da un soggetto diverso rispetto al singolo socio o associato.
Certamente, è auspicabile un ulteriore intervento dell’Agenzia delle entrate volto a chiarire in modo inequivocabile che, anche in questo caso, la sanatoria possa comunque considerarsi perfezionata.
Tuttavia, nelle more di una (eventuale) presa di una posizione in tal senso, soprattutto per i contribuenti già raggiunti, ad esempio, da un invito dell’Agenzia delle entrate finalizzato all’analisi della posizione fiscale, a cui potrebbe essere notificato da un momento all’altro lo schema d’atto, potrebbe essere opportuno provvedere il prima possibile a nuovo versamento delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, questa volta, a nome dei soci o associati.
Il giocare d’anticipo blinderebbe l’efficacia della sanatoria.