Socio-amministratore e cause di esclusione dal regime forfettario
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariAlla luce dei chiarimenti contenuti nella circolare 9/E/2019, nonché delle numerose risposte alle istanze di interpello pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate, i professionisti sono alle prese con diverse valutazioni in merito alla possibile permanenza nel regime forfettario da parte dei propri clienti che detengono partecipazioni di controllo in società a responsabilità limitata e che nel contempo rivestono la qualifica di amministratori di tali società.
In tale ipotesi, infatti, possono entrare in gioco due cause di esclusione, e, più in particolare:
- quella riferita alla detenzione della partecipazione di controllo in Srl che svolge un’attività riconducibile a quella esercitata dal contribuente in regime forfettario ( d del comma 54, L. 190/2014, come modificata dalla Legge di Bilancio 2019);
- quella relativa allo svolgimento dell’attività in regime forfettario prevalentemente nei confronti dell’attuale datore di lavoro e del soggetto che ha rivestito il ruolo di datore di lavoro nei due anni precedenti ( d-bis del predetto comma 54, come modificato dalla stessa Legge di Bilancio 2019).
Un primo aspetto che deve essere immediatamente evidenziato riguarda il profilo temporale, nel senso che l’eventuale verifica positiva della presenza di una (o di entrambe) delle citate cause di esclusione alla fine del 2019 comporta la fuoriuscita dal regime agevolato solamente a partire dal periodo d’imposta successivo, con conseguente applicazione del regime forfettario nel 2019.
Seguendo le indicazioni della circolare 9/E/2019, in presenza della qualifica di socio di controllo ed amministratore, la prima verifica deve riguardare la riconducibilità dell’attività della società a quella dell’imprenditore, la quale si verifica quando le due attività sono contraddistinte da codici Ateco rientranti nella stessa sezione.
Pur in presenza della riconducibilità, è necessario tuttavia verificare l’effettiva emissione di fatture da parte del soggetto in regime forfettario nei confronti della Srl controllata (con deduzione del costo in capo a quest’ultima).
In assenza di fatturazione, infatti, non si produce la causa di esclusione in commento.
La questione si potrebbe complicare laddove il soggetto in regime forfettario, quale amministratore della società, percepisca un compenso per l’opera prestata (come naturalmente dovrebbe accadere).
In tale ipotesi, infatti, si potrebbe ricadere nella seconda delle due cause di esclusione legata allo svolgimento in via prevalente dell’attività nei confronti del datore di lavoro.
A tale proposito, si ricorda che, secondo quanto sostenuto nella circolare 9/E/2019, la percezione di un reddito assimilato al lavoro dipendente relativo alla carica di amministratore realizza una causa di esclusione laddove l’attività svolta con la partita Iva in regime forfettario avvenga in via prevalente con la società amministrata.
Tuttavia, laddove la carica di amministratore rientri nell’ambito dell’attività di lavoro autonomo svolta dal soggetto in regime forfettario (come ad esempio accade al commercialista che riveste la qualifica di amministratore nella srl), il compenso non è più qualificato come reddito assimilato al lavoro dipendente bensì come compenso di lavoro autonomo, con conseguente disinnesco della causa di esclusione per assenza di “datore di lavoro”.
Come detto, infatti, quest’ultimo è colui che eroga redditi di lavoro dipendente o assimilati al lavoro dipendente (il “cedolino” dell’amministratore) e non anche colui che paga compensi di lavoro autonomo.