Software e beni iperammortizzati: richiesta la connessione soggettiva
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariLa maggiorazione del 40% per l’acquisto del software spetta a tutte le imprese che beneficiano dell’iper ammortamento del 150%, anche se il software non è riferito allo specifico bene agevolato con la predetta maggiorazione del 150%.
Inoltre, è sufficiente l’acquisto di un solo bene agevolato per fruire del super ammortamento anche per più software.
E’ quanto emerge dai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate dapprima con la circolare 4/E/2017 e successivamente nel corso di Telefisco.
L’articolo 1 L. 205/2017 prevede da un lato la proroga del super ammortamento (sia pure ridotto dal 40% al 30%) anche agli acquisti di beni strumentali nuovi effettuati nel periodo d’imposta 2018, e, dall’altro, conferma l’iper ammortamento del 150% per gli acquisti di beni nuovi indicati nell’allegato A alla legge di bilancio 2017, a condizione che gli stessi siano interconnessi con il sistema aziendale. Ulteriore conferma contenuta nella L. 205/2017 è la previsione di un’agevolazione pari al 40% del costo di acquisto dei beni immateriali (tipicamente software) compresi nell’allegato B alla legge di bilancio 2017 “per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 9 (….)”, ossia quella del 150% collegata all’acquisizione dei beni di cui all’allegato A ed interconnessi con il sistema aziendale.
Dalla lettura della norma non è chiaro se l’agevolazione relativa al software spetti solo se tale bene immateriale sia riferito ad uno specifico investimento che può godere dell’agevolazione del 150% a titolo di iper ammortamento, ovvero se il collegamento sia di carattere soggettivo, e quindi la maggiorazione sia spettante in favore delle imprese che fruiscono dell’iper ammortamento.
Secondo l’Agenzia delle entrate il legislatore “mette in relazione il bene immateriale con il soggetto che fruisce dell’iper ammortamento e non con uno specifico bene materiale (oggetto agevolato)”.
Pertanto, ribadisce l’Agenzia, “il bene immateriale non deve necessariamente riguardare il bene materiale che fruisce dell’iper ammortamento”.
Tuttavia ciò non sta a significare che il software sia in ogni caso agevolabile, poiché è richiesto comunque che l’impresa acquisisca un bene materiale che fruisce dell’iper ammortamento, anche se il bene immateriale acquisito non è riferito al predetto bene materiale.
In altre parole, non vi può essere un’agevolazione del 40% del costo di acquisto di un bene immateriale in assenza di investimenti agevolati con l’iper ammortamento del 150% nello stesso periodo d’imposta.
In merito al requisito del bene immateriale, come già anticipato, si deve trattare di un software elencato nell’allegato B alla legge 232/2016, anche se acquisito a titolo di licenza d’uso.
Tuttavia, in tale ultima ipotesi l’Agenzia precisa che il costo sostenuto a titolo di licenza d’uso deve essere iscritto in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali nella voce B.I.3 dello Stato Patrimoniale in applicazione del documento OIC 24.
Correttamente l’Agenzia precisa altresì che la maggiorazione del 40% spetta solamente se il software non sia già contenuto all’interno del bene materiale, nel qual caso non si deve operare una distinzione tra bene materiale e bene immateriale, trattandosi di un investimento in un bene materiale al cui interno è compreso anche il software: pertanto, se vi sono i requisiti per l’iper ammortamento del 150%, l’intero costo sostenuto può fruire dell’agevolazione in questione.
Nel corso di Telefisco l’Agenzia ha fornito l’ulteriore chiarimento secondo cui l’agevolazione relativa al software costituisce una sorta di connessione soggettiva con la conseguenza che l’agevolazione spetta anche per l’acquisto di più beni immateriali pur in presenza di un solo acquisto iper ammortizzabile.
Si ricorda infine che la legge di Bilancio 2018 ha esteso l’agevolazione in esame anche ad altre tipologie di software funzionali alo sviluppo “Industria 4.0”.