Soggetta ad Irap la prestazione di servizi in campo agricolo
di Luigi ScappiniL’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 23 del 4 ottobre 2018, ha offerto alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’Irap nel comparto agricolo.
Come noto, l’articolo 1, comma 70, lett. a), n. 1, L. 208/2015 (la Legge di Stabilità per il 2016), ha escluso dal perimetro soggettivo Irap coloro che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’articolo 32 Tuir, a prescindere dalla forma giuridica utilizzata per esercitare l’attività.
Inoltre, l’esenzione prescinde dalla tipologia di reddito prodotta. Essa infatti fa riferimento all’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 32 Tuir, e non alla circostanza che i destinatari dichiarino i redditi secondo le regole di tale articolo.
Così, una S.p.a. che svolge attività di coltivazione dei campi, sebbene dichiari sempre un reddito di impresa secondo le regole ordinarie (non potendo optare per la determinazione del reddito su base catastale), potrà tuttavia fruire dell’esenzione dal pagamento dell’Irap, ove rientri nelle condizioni previste dalla norma.
Parimenti è esonerata dall’Irap la S.r.l. società agricola che opta per la determinazione del reddito secondo le regole dell’articolo 32 Tuir, pur producendo un reddito che rimane di impresa.
Fatte queste premesse, oggetto dell’interpello era il corretto trattamento da riservare alle prestazioni commerciali (artigianali) occasionali di sgombero neve per conto del Comune, eseguite da un imprenditore agricolo esercente attività di allevamento di bovini e bufale da latte; nonché la determinazione delle deduzioni spettanti per l’ulteriore attività di agriturismo esercitata.
In merito all’attività di sgombero neve, l’Agenzia delle entrate ne conferma l’assoggettabilità ad Irap, pur avendo quest’attività le caratteristiche per essere classificata tra le attività connesse di cui all’articolo 2135, comma 2, cod. civ., con conseguente assoggettamento a tassazione forfettaria ai sensi dell’articolo 56-bis, comma 3, Tuir.
Infatti, con precedente circolare AdE 20/E/2016, capitolo IV, § 1, lo stesso interprete aveva chiarito che il tributo regionale trova piena applicazione nei confronti delle attività connesse, nella misura in cui esse non trovano copertura nell’articolo 32 Tuir.
Ne deriva che saranno assoggettate a Irap tutte quelle attività che, sebbene rientrino nella definizione offerta dall’articolo 2135 cod. civ. di imprenditore agricolo, esulano dai limiti previsti dall’articolo 32 Tuir.
Tali sono le attività di allevamento di animali e di coltivazione di vegetali con l’utilizzo di strutture fisse o mobili eccedenti i limiti individuati dall’articolo 32, comma 2, lett. b), Tuir, nonché le attività connesse, con esclusione di quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali e rientranti nel decreto ministeriale di cui sopra.
Tali attività, infatti, trovano la propria disciplina fiscale rispettivamente nell’articolo 56, comma 5, Tuir per l’attività di allevamento eccedentaria e nell’articolo 56-bis Tuir per tutte le altre.
L’assoggettamento a Irap è inoltre previsto a prescindere dal carattere occasionale delle stesse, in quanto la natura di attività connessa a quella agricola la qualifica automaticamente come imprenditoriale.
La seconda problematica cui ha dato risposta l’Agenzia delle entrate è quella concernente la possibile deduzione Irap di cui all’articolo 11, comma 4-bis, D.Lgs. 446/1997, all’attività agrituristica.
Il problema deriva dalla corretta determinazione della base imponibile cui sono agganciate le deduzioni previste.
L’Agenzia delle entrate afferma come la deduzione forfettaria deve sempre essere rapportata alla base imponibile Irap, a prescindere dalla circostanza che il contribuente svolga contemporaneamente, come nel caso di specie, sia attività agricole sia attività diverse.
Ne deriva che, nel caso dell’allevamento di bovini e bufale da latte, come anticipato, si dovrà verificare se l’attività rispetti i parametri per rientrare nelle previsioni di cui all’articolo 32, comma 2, lett. b), Tuir.
Al contrario, nel caso in cui essa sia svolta in misura eccedentaria, e quindi vengano allevati capi superiori a quelli allevabili “con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno”, l’eccedenza sarà assoggettata a Irap.
Sempre l’Agenzia delle entrate, ai fini della determinazione della base imponibile Irap, richiama la precedente risoluzione AdE 93/E/2017 con cui erano stati confermati i criteri di determinazione della precedente circolare AdE 141/E/1998; pertanto la base imponibile Irap va calcolata in proporzione al numero dei capi allevati oltre i limiti di cui all’articolo 32, comma 2, lett. b), Tuir, rispetto al numero complessivo dei capi allevati.
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