11 Febbraio 2017

I soggetti in 398 non devono comunicare i dati delle fatture di acquisto

di Guido MartinelliMarta Saccaro
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Con la circolare 1/E/2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in relazione all’adempimento posto dall’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 127/2015(trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture) e conseguentemente dall’articolo 21 del D.L. 78/2010(nuovo “spesometro”) così come modificato dall’articolo 4 del D.L. 193/2016.

Nello specifico la circolare ha chiarito che i soggetti che applicano il regime di cui alla L. 398/1991, se decidono di avvalersi dell’opzione di cui al comma 3 dell’articolo 1 del D.Lgs. 127/2015, devono trasmettere i dati delle fatture emesse mentre “non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute perché, per queste ultime, sono esonerati dall’obbligo della registrazione”.

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