I soggetti in 398 non devono comunicare i dati delle fatture di acquisto
di Guido MartinelliMarta SaccaroCon la circolare 1/E/2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in relazione all’adempimento posto dall’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 127/2015 (trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture) e conseguentemente dall’articolo 21 del D.L. 78/2010 (nuovo “spesometro”) così come modificato dall’articolo 4 del D.L. 193/2016.
Nello specifico la circolare ha chiarito che i soggetti che applicano il regime di cui alla L. 398/1991, se decidono di avvalersi dell’opzione di cui al comma 3 dell’articolo 1 del D.Lgs. 127/2015, devono trasmettere i dati delle fatture emesse mentre “non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute perché, per queste ultime, sono esonerati dall’obbligo della registrazione”.
La circolare evidenzia poi che i chiarimenti forniti in relazione alle trasmissioni opzionali valgono anche per assolvere l’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture stabilito dall’articolo 21 del D.L. 78/2010.
Si conferma quindi l’interpretazione, basata sul tenore letterale della disposizione, in base alla quale i soggetti che applicano il regime forfettario di cui alla L. 398/1991 dovranno indicare nel nuovo spesometro esclusivamente le operazioni attive. Il “nuovo” articolo 21 del D.L. 78/2010 dispone infatti l’obbligo di comunicazione, “in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, … [dei] dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate”.
Questa formulazione risulta diversa da quella vigente fino a tutto il 2016, che non faceva alcun cenno alla necessità che le fatture di acquisto, oltre che ricevute fossero anche registrate.
Alla luce di quanto precisato dall’Agenzia la differenza rispetto alla precedente formulazione sembra essere di sostanza e, come detto, l’indicazione fornita vale per entrambi gli adempimenti, quello obbligatorio e quello opzionale.
In relazione a quest’ultimo, si fa presente che mentre la norma prevede di trasmettere i “dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni”, senza ulteriori precisazioni in merito all’obbligo di registrazione, il provvedimento 28 ottobre 2016, attuativo della disposizione contenuta nel comma 3 dell’articolo 1 del D.Lgs. 127/2015, all’articolo 1 ha invece circoscritto il perimetro della comunicazione dei dati alle “fatture emesse nel corso del periodo d’imposta, le fatture ricevute e registrate ai sensi dell’articolo … [25 del D.P.R. 633/1972] ivi comprese le bollette doganali, nonché le relative variazioni”.
Quindi è dal provvedimento attuativo che discende la limitazione della trasmissione alle sole fatture attive “registrate”: da qui l’interpretazione dell’Agenzia che, si è detto, rimane valida anche per lo spesometro obbligatorio.
Per i soggetti in 398, quindi, entrambi gli adempimenti risultano semplificati e limitati alla comunicazione dei dati delle fatture. Chi applica il regime forfettario deve però valutare attentamente se attenersi all’adempimento obbligatorio dello spesometro periodico o sostituirlo con la procedura di comunicazione attivabile dietro opzione.
Per rendere quest’ultima tipologia di trasmissione dei dati più attrattiva l’articolo 3 del D.L. 127/2015 prevede una serie di incentivi. Tra questi è disposta la riduzione di due anni del termine di decadenza degli accertamenti a condizione che sia garantita la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati in conformità a quanto disposto con D.M. 4 agosto 2016.
Per i soggetti in 398 – e segnatamente per le associazioni e le società sportive dilettantistiche – quello della tracciabilità non dovrebbe essere un grosso ostacolo dal momento che, già dal 2000, esiste per questi soggetti una disposizione (articolo 25, comma 5, L. 133/1999) che impone l’obbligo di non effettuare in contanti le movimentazioni monetarie al di sopra di una determinata soglia ma di avvalersi di sistemi di transazione qualificati. Per i soggetti più strutturati si tratterebbe semplicemente di eliminare quasi del tutto i pagamenti in contanti; attualmente è prevista solo la possibilità di effettuare movimentazioni fino a 1.000,00 euro.
La valutazione di convenienza deve essere effettuata in tempi ragionevolmente brevi. È infatti previsto che per il 2017 l’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture possa essere esercitata entro il prossimo 31 marzo. La scadenza quest’anno è posticipata proprio per consentire un’attenta valutazione dell’opportunità del nuovo adempimento: a regime infatti l’opzione deve essere esercitata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della trasmissione dei dati. L’opzione ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi ad esso; se non revocata, l’opzione si estende di quinquennio in quinquennio.
Una volta esercitata l’opzione, i dati relativi alle fatture devono essere trasmessi entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La comunicazione relativa all’ultimo trimestre è effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo. È prevista la possibilità di correggere i dati trasmessi entro 15 giorni dalla scadenza.
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