3 Settembre 2018

Soggetti ad Iva i servizi di consulenza in investimenti finanziari

di Davide Albonico
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Al fine di qualificare un servizio di consulenza in materia di intermediazione finanziaria come imponibile ai fini Iva deve risultare assente qualsiasi collegamento o rapporto tra il consulente e l’intermediario coinvolto nella realizzazione della proposta d’investimento.

Con la risoluzione 38/E/2018, l’Agenzia delle Entrate, in risposta all’interpello n. 954-914/2017, esamina il caso in cui la consulenza non è prestata nell’ambito di un’attività di negoziazione.

Coerentemente con un suo precedente orientamento (risoluzione AdE 343/E/2008), ed in aderenza ai principi espressi da giurisprudenza e prassi comunitaria (cfr. Corte di Giustizia Europea, sentenza C-275/11 del 07.03.2013, e Comitato Consultivo Iva, Working Paper n. 849 del 22.04.2015), secondo l’Amministrazione finanziaria il servizio di consulenza in materia di investimenti è inquadrato, ai fini Iva, tra le prestazioni di mediazione, intermediazione e mandato esenti da Iva in base al combinato disposto dei numeri 4) e 9) dell’articolo 10, comma 1, D.P.R. 633/1972.

Affinché l’attività di consulenza in materia di investimenti possa fruire del regime di esenzione dall’imposta è però necessario che sussista un collegamento funzionale di tale attività rispetto ad un’operazione di negoziazione, in assenza del quale, a tale tipologia di servizi torna applicabile il regime di imponibilità Iva in luogo dell’esenzione.

Nel caso in oggetto, il servizio di consulenza in materia di investimenti è fornito direttamente ai clienti della società senza alcun collegamento con la banca depositaria o i soggetti finanziari. Pertanto deve essere assoggettato ad Iva, non essendo ravvisabile quell’attività di intermediazione/negoziazione esente da Iva ai sensi dell’articolo 10 D.P.R. 633/1972.

In particolare, l’istante è una società di intermediazione mobiliare autorizzata a svolgere sia il servizio di gestione di portafogli sia il servizio di consulenza in materia di investimenti senza detenzione delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della medesima.

La società, che nell’ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti riveste una posizione di assoluta indipendenza rispetto ai titolari degli strumenti finanziari e a qualsiasi altra realtà finanziaria coinvolta (banche, gestori, ecc.), non distribuisce strumenti finanziari propri, non percepisce alcuna retrocessione dalle banche depositarie o da altri operatori finanziari, offre una serie di servizi, tra i quali:

  1. servizio di gestione individuale di portafogli. Le commissioni relative a tali servizi sono assoggettate ad Iva ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 1), D.P.R. 633/1972;
  2. servizio di consulenza in materia di investimenti, a fronte del quale percepisce commissioni di consulenza, calcolate in percentuale variabile sull’ammontare del patrimonio a tariffa flat, e commissioni di performance, calcolate in percentuale dei guadagni dei portafogli. Entrambe le tipologie di commissioni, sono esenti da Iva ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 1), D.P.R. 633/1972;
  3. servizio di consulenza generica. Le commissioni relative a tale tipologia di servizio sono assoggettate ad Iva;
  4. servizio di distribuzione di prodotti assicurativi. Le commissioni relative a detto servizio sono esenti da Iva ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 3), D.P.R. 633/1972.

Nonostante il servizio di consulenza in materia di investimenti fornito direttamente ai clienti investitori sia imponibile ad Iva, in tal specifico caso, in virtù della posizione di indipendenza e di terzietà della società istante rispetto agli strumenti finanziari cui si riferiscono le raccomandazioni personalizzate, il servizio non dovrebbe essere inquadrabile nell’ambito delle prestazioni di mediazione, intermediazione e mandato esenti da Iva.

In buona sostanza, per rientrare nel regime di esenzione Iva, la consulenza finanziaria in materia di investimenti dovrebbe avere carattere di personalizzazione.

A sostegno di tale tesi, viene in supporto anche l’orientamento espresso dal Comitato Iva nel Working Paper n. 849 citato, in merito all’applicazione del regime di esenzione previsto dall’articolo 135 Direttiva 2006/112/CE ad alcuni servizi di consulenza in materia di investimenti.

In particolare, secondo il Comitato, la finalità dell’attività di negoziazione/intermediazione è quella di fare tutto il necessario affinché due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore/intermediario abbia un proprio interesse riguardo al contenuto dello stesso.

Poiché l’attività di consulenza non necessariamente coincide con l’attività di intermediazione (che può essere effettuata anche da un soggetto terzo), e considerando che le esenzioni previste dalla normativa in materia di Iva devono essere interpretate restrittivamente, costituendo deroghe al principio generale di imponibilità delle operazioni rilevanti ai fini Iva, solo la consulenza prestata da un soggetto che effettua anche un’intermediazione di prodotti finanziari può essere considerata esente Iva.

Mentre qualora la consulenza in materia di prodotti finanziari venga effettuata da un soggetto terzo e indipendente, anche se durante un’attività di intermediazione in corso tra l’investitore e il proponente, questa dev’essere considerata imponibile ai fini Iva.

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