10 Luglio 2019

Soggetti Irpef e perdite d’impresa

di Federica Furlani
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A seguito della modifica dell’articolo 8, commi 1 e 3, Tuir ad opera della Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 25, L. 145/2018) a decorrere dal 2018 sono state introdotte rilevanti modifiche alle disposizioni in tema di perdite fiscali conseguite da soggetti Irpef titolari di reddito di impresa, che hanno richiesto il relativo adeguamento dei modelli dichiarativi (rigo RF 100 e RG 35 modello Redditi PF 2019).

Sono rimaste invece inalterate le altre disposizioni dell’articolo 8 Tuir relative al regime delle perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni.

A regime, pertanto, per le imprese individuali in contabilità semplificata o ordinaria, e per i soci di società di persone in contabilità semplificata o ordinaria, si applicano le stesse regole in materia di perdite d’impresa previste per le società di capitali: scomputo delle perdite da redditi della stessa categoria (redditi d’impresa) con possibilità di riporto delle eccedenze senza limiti temporali ma nel limite dell’80% del reddito di ciascun periodo d’imposta successivo.

Ricordiamo che, fino al 2017:

  • per le imprese Irpef in contabilità semplificata era possibile lo computo delle perdite maturate dal reddito complessivo (e quindi anche da altre categorie reddituali) senza possibilità di riporto delle eccedenze nei periodi d’imposta successivi;
  • per le imprese Irpef in contabilità ordinaria era possibile lo scomputo delle perdite solo da redditi della stessa categoria (redditi d’impresa) e con possibilità di riporto delle eccedenze entro il quinto periodo d’imposta successivo (senza limiti temporali le perdite conseguite nei primi tre periodi d’imposta).

La legge di Bilancio ha previsto una disciplina transitoria per le imprese in contabilità semplificata.

In via transitoria, le perdite derivanti dall’esercizio d’impresa in contabilità semplificata (e quelle derivanti da partecipazioni in società in contabilità semplificata) maturate nei periodi d’imposta 2018 e 2019 possono essere computate in diminuzione nel limite del 40% dei redditi d’impresa conseguiti nel periodo d’imposta 2019 e del 60% dei redditi d’impresa conseguiti nel periodo d’imposta 2020.

Inoltre, le perdite del periodo d’imposta 2017, per la parte non compensata ai sensi dell’articolo 8, comma 1 Tuir, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. 145/2018, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi, e nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi.

Dal 2021 è invece applicabile la percentuale dell’80% prevista a regime.

Per quanto riguarda l’operatività delle disposizioni transitorie dirette alle imprese semplificate, l’Agenzia delle entrate, nel corso di Telefisco 2019, ha precisato che la perdita ricade nel regime transitorio se, nel periodo d’imposta del realizzo, l’impresa adotta/va la contabilità semplificata, non rilevando il successivo passaggio alla contabilità ordinaria.

La disciplina transitoria sopra descritta vale solo per i soggetti in contabilità semplificata. Per quelli in contabilità ordinaria, sulla base di quanto previsto dalla circolare 53/E/2011 emanata a seguito della modifica prevista per le perdite conseguite dai soggetti Ires dall’articolo 23, comma 9, D.L. 98/2011, la nuova disciplina del riporto delle perdite (riporto illimitato con scomputo nel limite dell’80% del reddito del periodo) dovrebbe essere applicabile anche alle perdite maturate nei 5 periodi d’imposta anteriori (2013-2017).

Nel modello Redditi PF 2019 i righi coinvolti nelle predette modifiche sono il rigo RF 100 del quadro RF (per le imprese in contabilità ordinaria) e il rigo RG35 del quadro RG (per le imprese in contabilità semplificata), dove:

  • nella colonna 1 andranno indicate le perdite derivanti dall’esercizio d’impresa in contabilità semplificata maturate nel periodo d’imposta 2017;
  • nella colonna 2 andranno indicate le perdite derivanti dall’esercizio d’impresa in contabilità ordinaria maturate dal periodo d’imposta 2013 a quello 2017;
  • nella colonna 3 andranno indicate le perdite derivanti dall’esercizio d’impresa in contabilità ordinaria maturate nei primi tre anni (fino al 2017);
  • nella colonna 4 andrà indicato l’ammontare delle perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone ed assimilate esercenti attività d’impresa nonché da partecipazione in società che abbiano optato per il regime di trasparenza ai sensi dell’articolo 116 Tuir, risultanti dal quadro RH (sia in contabilità ordinaria che semplificata).

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