Soggetti multiattività e studi di settore
di Federica FurlaniLa posizione dei cosiddetti contribuenti multiattività, ovvero quelli che esercitano due o più attività, sia sotto forma d’impresa che di lavoro autonomo, di cui almeno una soggetta a studi di settore, è regolata dal D.M. 11 febbraio 2008.
Tali soggetti hanno l’obbligo di annotare separatamente i ricavi delle diverse attività esercitate (comprese quelle ad aggio e ricavo fisso), al fine di individuare l’attività prevalente, per individuare poi lo studio di settore (o i parametri) applicabile.
In particolare, nei confronti dei soggetti che svolgono contemporaneamente più attività rientranti in studi di settore differenti si possono verificare le seguenti situazioni.
- Ricavi relativi alle attività non prevalenti uguali o inferiori al 30% di quelli complessivi: si applica lo studio dell’attività prevalente, avendo riguardo agli elementi di tutte le attività esercitate. In questo caso lo studio di settore può essere utilizzato in fase di accertamento. Il contribuente può comunque compilare il prospetto delle “Imprese multiattività”, ma non ne è obbligato, anche la fine del corretto posizionamento di alcuni indicatori di coerenza economica finalizzati a contrastare possibili situazioni di non corretta indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
- Ricavi relativi alle attività non prevalenti superiori al 30% di quelli complessivi: si applica lo studio di settore dell’attività prevalente, che può tuttavia essere utilizzato soltanto ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie. Tali soggetti sono comunque tenuti a inviare il modello, compilando il prospetto delle “Imprese multiattività” e comunicando i dati (contabili ed extracontabili) con riferimento al complesso dell’attività d’impresa esercitata.
Nell’ipotesi in cui siano esercitate più attività, di cui due con lo stesso studio di settore, il contribuente deve applicare lo studio ad entrambe le attività di impresa. In questo caso, la prevalenza rispetto ai ricavi complessivi è riferita alla somma dei ricavi relativi alle predette attività.
Esempio
Attività |
Studio di settore |
% Ricavi |
Alfa |
Studio X |
30% |
Beta |
Studio X |
25% |
Gamma |
Studio Y |
45% |
In questo caso il contribuente dovrà applicare lo studio di settore X, con l’indicazione dei dati contabili ed extracontabili riferiti all’intera attività esercitata, in quanto la somma dei ricavi delle due attività ricomprese nel medesimo studio, è pari al 55% ed è pertanto prevalente.
Gli obblighi di annotazione separata sono adempiuti mediante la compilazione del prospetto “Imprese multiattività”, che, come detto, va obbligatoriamente compilato solo se l’ammontare di ricavi relativi all’attività non prevalente supera il 30% dei ricavi totali (come nel caso dell’esempio prospettato, in cui i ricavi dell’attività non prevalente Gamma sono pari al 45%).
In tutti i modelli degli studi è pertanto presente il seguente prospetto.
In particolare, sarà necessario indicare:
- nel rigo 1, il codice e i ricavi derivanti dalle attività (prevalenti) rientranti nello studio di settore riferito al modello;
- nel rigo 2, i codici degli studi e i relativi ricavi, in ordine decrescente, derivanti dalle altre attività soggette ad altri studi di settore;
- nel rigo 3, l’ammontare dei ricavi derivanti dalle altre attività soggette a studi di settore, non rientranti nei righi 1 e 2;
- nel rigo 4, i ricavi derivanti dalle altre attività non soggette a studi di settore (es. parametri);
- nel rigo 5, i ricavi derivanti dalle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi, al netto del prezzo corrisposto al fornitore (es. aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, ricavi derivanti dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, dalla vendita di schede e ricariche telefoniche, eccetera).
L’importo da indicare nel campo “Ricavi” corrisponde agli importi previsti nei righi F01 + F02 del prospetto degli elementi contabili contenuto nel modello degli studi di settore, ovverosia è pari alla sommatoria dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, del Tuir (esclusi quelli di cui alle lettere c), d), e) del Tuir), degli altri proventi considerati ricavi (ad esclusione di quelli di cui all’articolo 85, lett. f), Tuir) nonché delle variazioni delle rimanenze relative ad opere forniture e servizi di durata ultrannuale (al netto di quelle valutate al costo), riferiti allo studio di settore indicato nel corrispondente campo.
Da ultimo si segnala il caso particolare del professionista che svolge anche attività di impresa: in questo caso sarà necessario tenere due distinte posizioni e se entrambe le attività sono soggette a studi di settore, andranno applicati e compilati entrambi.