Soggetti non quotati e principi contabili internazionali
di Gennaro NapolitanoLa legge di bilancio 2019 ha introdotto la facoltà, in luogo dell’obbligo, per taluni soggetti non quotati, di applicare i principi contabili internazionali Ias/Ifrs (articolo 1, commi 1070–1071, L. 145/2018). In particolare, il legislatore è intervenuto sul D.Lgs. 38/2005 (recante norme per l’esercizio delle opzioni previste dall’articolo 5 Regolamento (CE) 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali), inserendovi il nuovo articolo 2-bis.
Prima di esaminare le novità recate dalla Legge di bilancio, è opportuno brevemente ricordare che, a livello europeo, nel corso degli ultimi anni, è stato perseguito con decisione l’obiettivo dell’armonizzazione delle regole contabili.
In passato, infatti, il disallineamento di tali regole impediva di mettere a confronto i bilanci predisposti dalle imprese appartenenti a Stati membri diversi con il risultato di ostacolare la crescita dei mercati.
Proprio per superare questa situazione, da diversi anni l’Unione europea ha intrapreso la strada dell’armonizzazione, introducendo all’interno di ciascuno Stato i principi contabili internazionali Ias/Ifrs, elaborati dall’International Accounting Standards Board (Iasb), organismo indipendente la cui mission è sviluppare e implementare gli standard IFRS con l’obiettivo di assicurare trasparenza, responsabilità ed efficienza nei mercati finanziari e di favorire la fiducia, la crescita e la stabilità finanziaria a lungo termine nell’economia globale. I principi Ias/Ifrs, quindi, rappresentano un sistema di regole contabili coordinato e riconosciuto a livello internazionale.
Il Regolamento (CE) 1606/2002 ha come obiettivo l’adozione e l’utilizzazione di principi contabili internazionali nella Comunità per armonizzare l’informazione finanziaria presentata dalle società, al fine di garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità dei bilanci e, quindi, l’efficiente funzionamento del mercato europeo dei capitali e del mercato interno.
Nell’ambito dell’ordinamento nazionale, è il D.Lgs. 38/2005 a prevedere, a partire dal 1° gennaio 2005, l’applicazione dei principi contabili internazionali.
Ciò premesso, il nuovo articolo 2-bis del citato decreto legislativo, rubricato appunto “Facoltà di applicazione”, espressamente prevede che “i soggetti di cui all’articolo 2 i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato hanno facoltà (in luogo dell’obbligo) di applicare i principi contabili di cui al presente decreto”.
L’articolo 2 D.Lgs. 38/2005, sulla base della disciplina di matrice europea, elenca i soggetti cui si applicano i principi Ias/Ifrs. A tal proposito, si ricorda che l’articolo 4 del già richiamato Regolamento UE 1606/2002 dispone che le società soggette al diritto di uno Stato membro redigono i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali, qualora, alla data del bilancio, i loro titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro. Peraltro, il successivo articolo 5 fa salva la possibilità per gli Stati membri di estendere l’applicazione di detti principi anche ad altre società, sebbene non quotate.
Sulla base di quanto stabilito dall’articolo 5, il legislatore italiano, con il ricordato articolo 2 D.Lgs. 38/2005, ha esteso l’applicazione dei principi contabili internazionali a un numero di soggetti ben più ampio delle società quotate. La disposizione in esame, infatti, prevede che sono assoggettati all’obbligo di redazione del bilancio secondo i principi Ias/Ifrs:
- le società che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea (società quotate);
- le società che emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, sebbene non quotati in mercati regolamentati;
- le banche, le società finanziarie italiane e le società di partecipazione finanziaria mista italiane che controllano banche o gruppi bancari; le società di intermediazione mobiliare (Sim), le società di gestione del risparmio (Sgr), gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento;
- le società consolidate da quelle assoggettate all’obbligo di adozione dei principi contabili internazionali, eccezion fatta per le società minori che possono redigere il bilancio in forma abbreviata;
- le imprese di assicurazione quotate, ovvero quelle che redigono il bilancio consolidato del gruppo assicurativo (cfr. articolo 95 D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private).
Per effetto delle novità previste dalla Legge di bilancio 2019, quindi, le società non quotate (ovvero i cui titoli non sono ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato) applicano i principi contabili internazionali su base facoltativa; esse, di conseguenza, possono scegliere di redigere il bilancio facendo ricorso ai principi contabili nazionali.
Tali società, in base alla disciplina previgente, risultavano invece incluse nel novero dei soggetti che obbligatoriamente devono adottare gli Ias/Ifrs.
Le società in esame possono avvalersi della facoltà a decorrere dall’esercizio precedente all’entrata in vigore della Legge di bilancio (avvenuta il 1° gennaio 2019).