Soggetti a revocatoria il fondo patrimoniale e il trust gratuiti
di Angelo GinexÈ legittima la dichiarazione di inefficacia degli atti di costituzione del fondo patrimoniale e di istituzione del trust per esigenze familiari, laddove i medesimi siano costituiti dal debitore con atti aventi natura gratuita successivamente all’insorgenza di un debito per consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 19376 del 3 agosto 2017.
La vicenda trae origine dalla impugnazione di una sentenza con cui la Corte d’appello territorialmente competente aveva rigettato il gravame proposto dal debitore nei confronti dei creditori avverso la sentenza del Tribunale di primo grado, che aveva accolto l’azione revocatoria ex articolo 2901 cod. civ. avente ad oggetto un fondo patrimoniale ed un trust per esigenze familiari, costituiti sugli stessi beni immobili.
Nel ricorso per cassazione, preliminarmente il debitore eccepiva la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei beneficiari del fondo patrimoniale e del trust, individuati nelle figlie del debitore, secondo cui queste ultime avrebbero avuto titolo a contraddire in giudizio.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che, per quanto concerne il giudizio per azione revocatoria dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, la costituzione dello stesso determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo, ma non incide sulla titolarità dei beni stessi, né implica l’insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore della famiglia, con la conseguenza che deve escludersi che le figlie minorenni del debitore siano litisconsorti necessari nel giudizio promosso dal creditore per sentire dichiarare l’inefficacia dell’atto.
Per quanto concerne il giudizio per azione revocatoria dell’atto istitutivo del trust per esigenze familiari, la Suprema Corte ha chiarito invece che esso presuppone sia un negozio istitutivo, di natura programmatica ed unilaterale, sia uno o più negozi dispositivi, di natura traslativa, in quanto destinati al trasferimento dei beni al trustee, con la conseguenza che solo questi ultimi sono potenzialmente idonei a pregiudicare le ragioni dei creditori e, quindi, assoggettabili ad azione revocatoria.
Considerato che non sono compiutamente esposti in ricorso una serie di dati fattuali, ne consegue – hanno sostenuto i Giudici di legittimità – l’inammissibilità del motivo in riferimento alle affermazioni del Giudice di appello, secondo cui il trustee ha la disponibilità e la gestione dei beni stessi e nessun diritto concreto ed attuale viene conferito al soggetto beneficiario dell’atto, il quale non è legittimato a prendere parte al giudizio.
Ciò posto, venendo alla questione giuridica principale, relativa alla inesistenza del presupposto soggettivo (scientia damni e consilium fraudis) in capo al debitore e ai terzi (ovvero, i familiari beneficiari e il trustee), i Giudici di Piazza Cavour hanno sancito che, in presenza di un debito sorto anteriormente alla costituzione del fondo patrimoniale e alla istituzione del trust per esigenze familiari con atti aventi natura gratuita, tali operazioni risultano dolosamente preordinate alla sottrazione dei beni alla garanzia dei creditori e, pertanto, possono essere legittimamente dichiarate inefficaci ex articolo 2901 cod. civ..
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato tout court che l’istituzione del trust per esigenze familiari, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti.
Con riferimento al fondo patrimoniale, la Suprema Corte ha ribadito invece la natura gratuita dell’atto di costituzione dello stesso, non trovando anch’esso, di regola, contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti, né tale può essere considerata la finalità di adempimento dei doveri verso la famiglia ed i figli, essendo lo strumento liberamente scelto dai disponenti.
In virtù di tali argomentazioni, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal debitore, confermando la sentenza di appello che ex articolo 2901 cod. civ. aveva dichiarato inefficaci gli atti oggetto di revocatoria, in quanto atti gratuiti dolosamente preordinati alla sottrazione dei beni alla garanzia dei creditori.