22 Febbraio 2019

Soggetto a Iva l’incremento del contributo in conto costruzione

di Marco Peirolo
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Ai fini Iva, le erogazioni qualificabili come contributi, in quanto mere movimentazioni di denaro, sono escluse dall’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lett. a), D.P.R. 633/1972, mentre quelle configurabili come corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni di beni sono soggette ad imposta.

Gli articoli 2 e 73 Direttiva 2006/112/CE, come interpretati dalla Corte di giustizia UE, definiscono in modo assai esteso il presupposto oggettivo dell’Iva, configurandosi un’operazione rilevante ai fini impositivi in presenza di un rapporto giuridico nell’ambito del quale la somma di denaro ricevuta dal cedente/prestatore costituisce il controvalore effettivo del bene/servizio fornito al destinatario (sentenza 23 marzo 2006, causa C-210/04, FCE Bank). In sostanza, il presupposto oggettivo di applicazione dell’Iva può essere escluso, in base alla normativa unionale, solo qualora non si ravvisi alcuna correlazione tra l’attività finanziata e le elargizioni di denaro.

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