Soggetto a tassazione il contributo Covid-19 erogato dal Comune alle imprese del territorio
di Sergio PellegrinoCon la risposta n. 494 ad un’istanza di interpello presentata da un Comune, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato la tematica del trattamento fiscale da riservare ai contributi economici erogati dallo stesso a beneficio delle imprese del territorio che hanno dovuto chiudere l’attività per il periodo di lock down a causa del Covid-19.
Il contributo in questione è stato strutturato secondo la “logica” del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto Cura Italia.
Destinatari principali dell’agevolazione sono le imprese a conduzione familiare del territorio, la cui mancata attività economica comporta una grave crisi finanziaria e sociale, tant’è che l’erogazione, evidenzia il Comune, parametrata sulla base della gravità dei danni subiti, assume la caratteristica di intervento sociale a sostegno di situazioni di bisogno e non al reddito d’impresa.
Il contributo è stato assoggettato dal Comune a ritenuta d’acconto nella misura del 4%, sulla base della previsione contenuta nell’ambito dell’articolo 28 del D.P.R. 600/1973.
Attesa la finalità del tutto assimilabile a quella del contributo a fondo perduto di matrice governativa, che per esplicita previsione del decreto Cura Italia non ha rilevanza impositiva né ai fini delle imposte dirette, né dell’Irap, il Comune ritiene che anche il contributo da esso erogato alle imprese del territorio non debba essere oggetto di tassazione e quindi non debba essere assoggettato alla ritenuta d’acconto del 4%.
L’Agenzia delle Entrate non condivide la soluzione interpretativa prospettata nell’ambito dell’istanza di interpello.
La previsione circa la mancata rilevanza fiscale del contributo a fondo perduto dell’articolo 25 del decreto Cura Italia non può essere estesa ad altre fattispecie non espressamente previste dal legislatore: viene precisato al riguardo che le norme di esenzione in materia tributaria, avendo natura derogatoria di carattere speciale, sono di stretta interpretazione, ai sensi di quanto prevede l’articolo 12 delle preleggi e dunque non suscettibili di applicazione analogica.
Non essendovi, nel caso di specie, una specifica previsione di legge che escluda la rilevanza impositiva dei contributi corrisposti da parte del Comune, questi dovranno essere assoggettati a tassazione da parte dei percettori sulla base della disciplina generale.
Per stabilire il regime impositivo applicabile, il contributo deve essere inquadrato nella corretta categoria di “appartenenza” da un punto di vista fiscale.
Il criterio distintivo è rappresentato dalla finalità per la quale il contributo viene erogato:
- i contributi in conto esercizio sono funzionali al “finanziamento” delle spese di gestione;
- quelli in conto capitale, invece, sono destinati a rafforzare i mezzi patrimoniali dell’impresa, senza che vi sia però una correlazione diretta con l’effettuazione di uno specifico investimento;
- infine, i contributi in conto impianti, che sono vincolati all’acquisizione o alla realizzazione di beni strumentali ammortizzabili.
Nel caso di specie, anche se sul punto l’Agenzia non si pronuncia, i contributi erogati dal Comune devono essere qualificati come contributi in conto capitale e quindi, da un punto di vista fiscale, quali sopravveniente attive, disciplinate dall’articolo 88, comma 3, del Tuir.
Per stabilire se il Comune dovesse o meno applicare la ritenuta sui contributi corrisposti, sulla base della previsione contenuta nel secondo comma dell’articolo 28 del D.P.R. 600/1973, non è necessaria la loro qualificazione con i criteri che abbiamo appena ricordato, ma è sufficiente accertare che essi non siano finalizzati all’acquisto di beni strumentali.
La norma stabilisce infatti che “le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali”.
Due sono quindi le condizioni per l’applicazione della ritenuta sul contributo corrisposto da parte dell’ente pubblico: che il destinatario sia un’impresa e che l’erogazione non sia vincolata all’acquisizione di beni strumentali.
Nella fattispecie in esame sono entrambe verificate e dunque la ritenuta del 4% andava senz’altro applicata da parte del Comune.