Soggetto AIRE: notifica degli atti presso l’ultimo domicilio fiscale
di Marco BargagliCome noto, l’articolo 2, comma 2, del D.P.R. 917/1986 dispone che: “ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”. Per realizzare il requisito della maggior parte del periodo d’imposta occorre superare, nel corso dell’anno, 183 giorni ossia 184 giorni in caso di anno bisestile.
Quindi, in estrema sintesi, gli elementi che radicano la residenza fiscale delle persone fisiche in Italia sono:
- l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente;
- il domicilio nel territorio dello Stato, definito come la sede principale degli affari e interessi (articolo 43, primo comma, del cod. civ.);
- la residenza nel territorio dello Stato, identificabile come la dimora abituale del soggetto (articolo 43, secondo comma, del codice civile).
Qualora un cittadino italiano intenda emigrare all’estero dove stabilire la propria residenza fiscale, dovrà provvedere alla cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente del suo comune di residenza e, simmetricamente, iscriversi all’AIRE (anagrafe italiani residenti all’estero – istituita con la Legge 27 ottobre 1988, n. 470), ossia un archivio che riporta i tutti i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi.
In particolare, con l’iscrizione all’AIRE la persona fisica emigrata all’estero può esercitare importanti diritti quali, ad esempio:
- votare per le elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza;
- ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché il rinnovo della patente di guida.
Con riferimento ai criteri idonei per l’individuazione della residenza fiscale, la C.M. 304/E/1997 (Ministero delle Finanze Direzione centrale accertamento e programmazione) ha chiarito che: “La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza nello stato ben potendo questi ultimi essere desunti con ogni mezzo di prova anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici. Da ciò discende che l’aver stabilito il domicilio civilistico in Italia ovvero l’aver fissato la propria residenza nel territorio dello Stato sono condizioni sufficienti per l’integrazione della fattispecie di residenza fiscale, indipendentemente dall’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente”.
La suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23354/2017 depositata in data 6 ottobre 2017, si è espressa circa il luogo di notifica di atti impositivi nei confronti del contribuente emigrato all’estero.
Nello specifico, gli ermellini hanno risolto la questione relativa alla corretta notifica degli avvisi di accertamento emessi prima della cartella di pagamento, che il soggetto passivo riteneva irregolarmente effettuata presso il domicilio fiscale, identificato dall’ultima residenza del contribuente trasferitosi in un paese a fiscalità privilegiata.
In particolare, secondo la tesi della ricorrente, in seguito al trasferimento all’estero e all’iscrizione all’AIRE effettuata in epoca antecedente alle notifiche, l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto notificare gli atti impositivi nel Paese estero della nuova residenza.
La persona fisica, originariamente residente in Italia, aveva trasferito la propria residenza in uno Stato a fiscalità privilegiata (di cui alla black list ex D.M. 4 maggio 1999), in relazione al quale opera la presunzione legale relativa di residenza nel territorio dello Stato italiano (ex articolo 2, comma 2-bis, del D.P.R. 917/1986).
In merito, il supremo giudice ha dapprima chiarito che per i soggetti emigrati in Stati o territori a fiscalità privilegiata il domicilio fiscale è quello previsto dall’articolo 58, comma 2, terzo periodo, del D.P.R. 600/1973, ovvero il “comune di ultima residenza nello Stato”.
Inoltre, secondo la Corte di Cassazione, l’Amministrazione finanziaria ha correttamente effettuato la notifica degli avvisi di accertamento impugnati presso il comune italiano di ultima residenza fiscale (rectius il domicilio fiscale dove il soggetto risulta anche iscritto ai fini AIRE).