30 Aprile 2021

Soggetto estero non sostituto d’imposta in assenza di stabile organizzazione

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

La risposta ad interpello n. 297 del 27.04.2021 ha chiarito che il dipendente assunto da un ufficio di rappresentanza italiano di una impresa estera non è necessariamente assoggettato alla ritenuta alla fonte in quanto i soggetti non residenti sono tenuti ad operare come sostituti nel nostro Paese solamente in presenza di una stabile organizzazione. L’Agenzia, tuttavia, precisa che l’ufficio di rappresentanza può operare come sostituto se lo desidera.

L’approccio dell’Ufficio è assolutamente in linea con gli orientamenti pregressi.

Invero, un primo risalente intervento è costituito dalla Nota n. 12/649 dell’8 luglio 1980.

Il caso affrontato è stato quello degli Enti non residenti senza stabile organizzazione in Italia i quali, pur non essendo in proprio soggetti d’imposta nel nostro Paese, si avvalgono di collaboratori dipendenti od autonomi residenti nel territorio nazionale. Si chiedeva, in quell’occasione, se potevano esimersi dall’essere considerati “sostituti d’imposta” e, di conseguenza, non obbligati agli adempimenti previsti a carico di tali soggetti dalla vigente legislazione tributaria.

Le conclusioni di quella Nota sono state le seguenti: se il soggetto non residente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, allora opera anche come sostituto di imposta.

Diversamente, se gli enti non residenti non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi nel nostro Paese in quanto non soggetti d’imposta, nei confronti di tali enti mancherebbero i presupposti per attribuire loro la funzione di sostituto d’imposta.

La motivazione di tale esclusione discenderebbe dal fatto che, pur essendo ricompresi nell’articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973, ne vengono oggettivamente esclusi per ovvi motivi attinenti alla delimitazione territoriale della potestà tributaria dello Stato.

Le tesi esposte nella Nota non sono del tutto condivisibili, in quanto fanno discendere il ruolo di sostituto di imposta al mero fatto che un soggetto non residente sia obbligato a presentare una dichiarazione dei redditi. L’ufficio di rappresentanza non è generalmente tenuto ma il possesso di un immobile locato nel nostro Paese determinerebbe l’obbligo di compilare il quadro RB.

Sul tema è intervenuta anche la circolare 326/E/1997 la quale, oltre a non richiamare la Nota del 1980, pur elencando tra i sostituti di imposta anche i soggetti non residenti, precisa espressamente (anche se con una formulazione non proprio felice) che risultano sostituti i soggetti non residenti “per i redditi corrisposti da loro sedi fisse in Italia.

La questione è stata risolta dalla risposta n. 312 del 24.7.2019 e dalla risposta n. 379 del 11.9.2019. L’Ufficio ha precisato che in assenza di stabile organizzazione in Italia, il contribuente, non rivestendo il ruolo di sostituto d’imposta, non è tenuto ad applicare le ritenute sui corrispettivi erogati al proprio dipendente in Italia in nessuno dei due casi di presenza e assenza dell’Ufficio di rappresentanza.

Le conclusioni sono pienamente riprese anche nella recente risposta, ma l’Agenzia va oltre e fornisce una sorta di interpretazione autentica anche del principio di diritto n. 8/2019.

Il caso riguardava una società non residente con immobili in Italia che aveva operato le ritenute come sostituto.

Il soggetto non residente, pur in assenza di stabile organizzazione, aveva operato delle ritenute.

Il principio di diritto, tuttavia, non afferma in alcun modo che il soggetto non residente è sostituto anche in assenza di stabile, bensì che se le ritenute sono operate, magari prescindendo da un obbligo, le stesse devono ovviamente essere certificate.

La risposta all’istanza di interpello n. 297/2021 richiama in toto le conclusioni del principio di diritto 8/2019. Le ritenute, ove operate, vanno certificate; tuttavia, in assenza di stabile organizzazione, i soggetti non residenti non sono tenuti ad operare come sostituti.