Soglie potenziate per il bilancio abbreviato e delle microimprese
di Alessandro BonuzziCon il D.Lgs. 125/2024, pubblicato sulla G.U. n. 212 del 10.09.2024, in attuazione della Direttiva 2022/2464/UE sul tema della rendicontazione societaria di sostenibilità, il Legislatore ha modificato le soglie per la redazione del bilancio in forma abbreviata ex articolo 2435-bis cod. civ. e del bilancio delle microimprese ex articolo 2435-ter cod. civ.
La Relazione illustrativa al D.Lgs. 125/2024 ha avuto modo di precisare che “premesso che l’articolo 3 della direttiva 2013/34/UE stabilisce, per ogni categoria dimensionale (sia società individuali sia gruppi), dei valori minimi per attivo patrimoniale e ricavi, consentendo agli Stati membri una ulteriore predefinita flessibilità, in linea con la scelta effettuata in occasione del recepimento di quell’atto si è ritenuto opportuno preservare la decisione di attestarsi su valori intermedi (i.e. quelli in essere) adeguandoli, in aumento, aumentandole del 25% e arrotondandole per minima approssimazione”.
L’adeguamento al rialzo dei limiti risponde al duplice obiettivo:
- di adeguare i valori monetari ormai obsoleti all’effettiva dinamica dei prezzi registratasi;
- di permettere a un maggior numero di società di accedere a regimi di reportistica contabile semplificati e confacenti alle loro dimensioni.
Le soglie entro le quali le società, che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis cod. civ. sono state così modificate.
Grandezze di riferimento | Limiti vecchi | Limiti nuovi |
Attivo di Stato patrimoniale | 4.400.000 euro | 5.500.000 euro |
Ricavi di vendita e delle prestazioni | 8.800.000 euro | 11.000.000 euro |
Dipendenti occupati in media nell’esercizio | 50 unità |
Va ricordato che:
- l’attivo va individuato sulla base del valore indicato nello Stato patrimoniale;
- i ricavi delle vendite e delle prestazioni sono quelli corrispondenti alla voce A.1 di Conto economico.
Inoltre, l’ultimo comma, dell’articolo 2435-bis, cod. civ., prevede che “Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma”. Ciò significa che la società che redige il bilancio in forma abbreviata e che per il secondo esercizio consecutivo non rispetta almeno 2 dei 3 parametri dimensionali, non necessariamente sempre i medesimi, già a partire da tale esercizio è obbligata a redigere il bilancio in forma ordinaria.
Ne deriva che la forma abbreviata nella redazione del bilancio può essere adottata:
- nel primo esercizio di attività, laddove non siano superati 2 dei 3 parametri;
- dal secondo esercizio in avanti, se per 2 esercizi consecutivi non sono superati 2 dei 3 parametri.
Il D.Lgs. 125/2024, ha, altresì, modificato le soglie di cui all’articolo 2435-ter cod. civ., entro le quali un’impresa può essere definita micro e, quindi:
- redigere il bilancio d’esercizio secondo gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico del bilancio abbreviato ex articolo 2435-bis civ.;
- ricadere nell’esonero dalla redazione della Nota integrativa, salva l’indicazione in calce allo Stato patrimoniale delle informazioni previste dai numeri 9) e 16), dell’articolo 2427 cod. civ., del Rendiconto finanziario e della Relazione sulla gestione, salva l’indicazione in calce allo Stato patrimoniale delle informazioni previste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428 cod. civ.
Grandezze di riferimento | Limiti vecchi | Limiti nuovi |
Attivo di Stato patrimoniale | 175.000 euro | 220.000 euro |
Ricavi di vendita e delle prestazioni | 350.000 euro | 440.000 euro |
Dipendenti occupati in media nell’esercizio | 5 unità |
Il superamento per 2 esercizi consecutivi di 2 limiti su 3 comporta l’obbligo di redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria.
Il Decreto nulla prevede in merito alla decorrenza delle nuove soglie. Tuttavia, tenuto conto che sulla base della Direttiva n. 2023/2775/UE gli Stati Ue:
- sono tenuti a recepire le modifiche entro il 24.12.2024;
- devono applicare le nuove disposizioni per gli esercizi finanziari che hanno inizio l’01.2024 o in data successiva;
si dovrebbe ritenere che i nuovi limiti siano applicabili dal bilancio dell’esercizio 2024.