Solidarietà tributaria: è opponibile solo la sentenza definitiva
di Angelo GinexLa Corte di Cassazione, con sentenza n. 5691, depositata ieri 22 febbraio, è intervenuta in materia di solidarietà tributaria e giudicato favorevole enunciando, nel medesimo provvedimento, ben due importanti principi di diritto.
La fattispecie oggetto di esame trae origine dalla notifica alla società contribuente di alcuni avvisi di accertamento in qualità di “consolidata”, nonché di una cartella di pagamento successiva a due ulteriori avvisi di accertamento divenuti definitivi per mancata impugnazione, alla stessa indirizzati in qualità di “consolidante”.
Tali atti venivano impugnati dinanzi alla competente commissione tributaria, la quale, con decisione poi confermata in sede di appello, procedeva al loro annullamento rilevando che le pretese e i presupposti dei suddetti avvisi di accertamento fossero i medesimi e che dall’impugnazione dell’avviso da parte della società in qualità di “consolidata” discendesse l’estensione della decisione sul ricorso anche quanto alla cartella di pagamento (rispetto alla quale si riteneva che non fosse decisiva la mancata impugnazione del prodromico avviso).
Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, lamentando l’erroneità della decisione di appello in quanto l’omessa impugnazione da parte della società quale “consolidante” degli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti, renderebbe legittima l’iscrizione a ruolo delle somme, resesi definitive, poste a fondamento della cartella notificata. Inoltre, la medesima contestava che potesse assumere rilevanza il parziale accoglimento, con sentenza non passata in giudicato, del ricorso proposto dalla società “consolidata” avverso l’avviso di accertamento di “primo livello”, in quanto ciò che sarebbe decisivo è il necessario passaggio in giudicato della relativa sentenza, la quale non ha contenuto di condanna, per cui non può operare l’anticipazione di efficacia della decisione.
Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto necessario operare prima di tutto una breve ricostruzione normativa e giurisprudenziale in materia di consolidato, per poi concludere che i due livelli di accertamento (primo per la consolidata e secondo per la consolidante) sono legati da un rapporto di pregiudizialità-dipendenza (cfr., Cass. n. 180321/2021).
Ciò detto, i giudici di legittimità hanno tuttavia osservato come la fattispecie in esame fosse particolare poiché, nel periodo di imposta oggetto di contestazione, la medesima società rivestiva la duplice qualità di “consolidante” e “consolidata”; inoltre, essi hanno sottolineato come nella specie trovasse applicazione il regime anteriore all’articolo 35, comma 4, D.L. 78/2010, che ha invece introdotto nel D.P.R. 600/1973 la “Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato nazionale”.
A ciò ha fatto seguito una rassegna giurisprudenziale dalla quale è emerso che, così come sottolineato dalla Suprema Corte, l’interpretazione costante dell’articolo 1306 cod.civ. è nel senso che esso trova applicazione allorché “consolidante” e “consolidata” non coincidono, al contrario di quanto si è verificato nel caso oggetto di scrutinio, nel quale vi è un unico debitore.
Inoltre, i giudici di vertice hanno osservato che comunque, presupposto per il dispiego degli effetti di cui all’articolo 1306 cod.civ. è il passaggio in giudicato della sentenza.
Pertanto, alla luce della ricostruzione sinteticamente sopra riportata, la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: «In tema di rettifica, ai fini Ires e Irap, delle dichiarazioni presentate da società aderenti al c.d. “consolidato” nazionale e mondiale, nel regime anteriore all’articolo 35, comma 4, D.L. 78/2010, il quale ha introdotto nel D.P.R. 600/1973 la “Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato nazionale”, è legittima l’emissione di una cartella di pagamento nei confronti della società “consolidante” conseguente alla mancata impugnazione nei termini di legge dell’avviso di accertamento di “secondo livello” ad essa notificato».
Da ultimo, i giudici di legittimità hanno rilevato che non è stato neppure allegato e dimostrato il passaggio in giudicato della sentenza favorevole alla società contribuente, che rappresenta il requisito indefettibile per godere dell’effetto derivante dall’articolo 1306, comma 2, cod.civ.
Pertanto, la Corte di Cassazione ha altresì precisato che: «In materia tributaria, affinché possa applicarsi la previsione dell’articolo 1306, comma 2, cod.civ., è necessario che la medesima contribuente non rivesta contemporaneamente le qualità di “consolidante” e di “consolidata”, e che la sentenza ottenuta dal condebitore solidale sia passata in giudicato, perché l’eventuale anticipazione di efficacia della decisione rispetto a tale momento è possibile solo rispetto alle statuizioni di condanna, condizione che, invece, difetta nel caso dell’impugnazione proposta dal contribuente avverso l’atto impositivo dell’amministrazione finanziaria, atteso che il giudizio è diretto a riscontrare l’esistenza delle ragioni di annullamento dedotte con il ricorso».
All’affermazione dei suddetti principi è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione, affinché proceda ad un nuovo esame della fattispecie tenendo conto degli insegnamenti forniti.