Soluzioni rapide in materia di IVA proposte dalla Commissione europea
di Marco PeiroloIn un precedente intervento è stato ricordato che, nel passaggio al regime definitivo dell’IVA negli scambi intraunionali di beni, la Commissione europea, con il doc. COM(2017) 566 del 4 ottobre 2017, ha approvato una proposta di Direttiva che modifica la Direttiva n. 2006/112/CE introducendo:
- il concetto di “soggetto passivo certificato”, modellato sulla nozione di “operatore economico autorizzato” in ambito doganale, che attesta uno specifico status attribuito alle imprese affidabili;
- una serie di “soluzioni rapide” riguardanti: (i) la semplificazione e armonizzazione delle norme relative al regime del “call-off stock” (misura applicabile solo ai “soggetti passivi certificati”); (ii) il riconoscimento del numero di identificazione IVA del cessionario quale requisito sostanziale per applicare l’esenzione IVA della cessione intraunionale di beni; (iii) la semplificazione delle norme al fine di garantire la certezza del diritto in merito alle vendite “a catena” (misura applicabile solo ai “soggetti passivi certificati”);
- gli istituti giuridici che caratterizzano il funzionamento del sistema definitivo dell’IVA, vale a dire il principio dell’imposizione nello Stato membro di destinazione e lo “sportello unico” che consentirà ai fornitori di dichiarare l’IVA dovuta sulle cessioni intraunionali nel loro Stato membro di appartenenza.
Con specifico riguardo alle “soluzioni rapide”, le stesse sono volute dal Consiglio europeo, che nel doc. n. 14257/16 del 9 novembre 2016 ha fornito alla Commissione le linee guida sui miglioramenti delle attuali norme in materia di IVA applicabili alle operazioni transfrontaliere.
In merito al regime del call-off stok, il Consiglio ha:
- osservato che esistono differenze nella disciplina applicata dagli Stati membri all’accordo di call-off stock nell’ambito del commercio transfrontaliero, che ricorre quando il venditore trasferisce uno stock di beni presso un deposito a disposizione di un acquirente conosciuto situato in un altro Stato membro e tale acquirente diventa il proprietario dei beni all’atto della loro estrazione dal deposito;
- rilevato che, in assenza di norme armonizzate per il call-off stock a livello unionale, le divergenze tra le disposizioni nazionali che consentono la semplificazione della registrazione, del trattamento e della dichiarazione IVA relativi ad accordi di questo tipo possono portare a maggiori costi amministrativi e di adempimento per le imprese e ostacolare adeguati controlli fiscali da parte delle Autorità degli Stati membri;
- invitato la Commissione ad analizzare e proporre il modo in cui modificare le attuali norme al fine di consentire un’applicazione più uniforme nella UE della semplificazione per il call-off stock.
Per quanto riguarda le modifiche al numero di identificazione IVA negli scambi intraunionali di beni, il Consiglio ha:
- invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa volta a modificare le pertinenti disposizioni della Direttiva n. 2006/112/CE in modo tale che il numero di identificazione IVA valido del soggetto passivo o dell’ente non soggetto passivo che acquista i beni, assegnato da uno Stato membro diverso da quello di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, costituisca una condizione sostanziale aggiuntiva per l’applicazione dell’esenzione relativa alle cessioni di beni intra-UE;
- rilevato che l’obbligo del numero di identificazione IVA valido dovrebbe contribuire ulteriormente al miglioramento della qualità e dell’affidabilità dei dati inseriti nel sistema di scambio di informazioni sull’IVA (VIES), di fondamentale importanza per gli Stati membri nella lotta contro le frodi in materia di IVA;
- chiesto agli Stati membri di proseguire gli sforzi volti sia a migliorare la qualità dei dati utilizzati per l’identificazione dei soggetti passivi IVA, sia a mantenere tali dati precisi e aggiornati, invitando gli Stati membri a procedere ad uno scambio delle “migliori prassi” riguardanti le procedure di registrazione e cancellazione dall’archivio VIES.
Rispetto alle vendite “a catena”, il Consiglio ha:
- preso atto dei problemi pratici incontrati dalle Autorità fiscali degli Stati membri e dalle imprese nell’applicare le norme relative alle operazioni “a catena”, comprese le operazioni triangolari, a causa della mancata armonizzazione e delle divergenze esistenti tra gli Stati membri riguardo all’interpretazione della locuzione “spediti o trasportati da o per conto di”;
- invitato la Commissione ad analizzare e proporre criteri uniformi e opportuni miglioramenti legislativi idonei a garantire una maggiore certezza del diritto e un’applicazione armonizzata delle norme in sede di determinazione del trattamento IVA delle operazioni “a catena”;
- rilevato che i criteri uniformi dovrebbero essere basati sulle pratiche nazionali più adatte all’obiettivo perseguito.
Una quarta “soluzione rapida”, contenuta nel doc. COM(2017) 568 del 4 ottobre 2017 con il quale la Commissione ha approvato una proposta di Regolamento che modifica il Reg. UE n. 282/2011, è diretta ad armonizzare e semplificare le norme in materia di prova delle cessioni intraunionali di beni (misura applicabile solo ai “soggetti passivi certificati”).
Anche questo intervento è voluto dal Consiglio, il quale ha:
- preso atto dei lavori finora svolti dalla Commissione in relazione alla prova della spedizione o del trasporto di beni verso altro Stato membro necessaria per esentare dall’IVA le cessioni intra-UE;
- ritenuto che un maggiore livello di certezza del diritto per le imprese in regola con gli adempimenti fiscali faciliterebbe le loro operazioni e che sarebbero particolarmente utili ulteriori modifiche in merito al regime di esenzione delle cessioni intra-UE;
- invitato la Commissione a continuare ad esplorare le possibilità di pervenire ad una disciplina comune sulle prove documentali necessarie per beneficiare dell’esenzione in esame.