Somministrazione di carburante con regole ad hoc nel netting
di Enrico FerraRiccardo RighiTra le diverse modalità di certificazione degli acquisti di carburante per autotrazione, una procedura particolarmente utilizzata dalle società che impiegano importanti flotte aziendali è quella del “netting”: il sistema di rifornimento gestito mediante l’utilizzo di specifiche carte “fedeltà” rilasciate direttamente dalle compagnie petrolifere.
Il netting rappresenta nella pratica un particolare contratto di somministrazione atto a semplificare il processo di acquisto di carburante per le società aderenti al sistema delle tessere magnetiche, destinato a diffondersi sempre di più grazie alle semplificazioni amministrative e contabili che ne conseguono.
Rispetto alla normale “catena di acquisto” del carburante, nella quale il bene viene inizialmente ceduto al gestore dell’impianto di distribuzione dalla compagnia petrolifera e, successivamente, erogato al cliente finale dal distributore in sede di rifornimento, con il contratto di netting si instaurano di fatto due distinti rapporti di somministrazione: il primo, tra il gestore dell’impianto e la compagnia petrolifera; il secondo, tra la compagnia petrolifera e il cliente finale.
Nel dettaglio, attraverso il contratto di netting:
- il gestore dell’impianto di distribuzione stipula con la compagnia petrolifera un contratto di somministrazione, attraverso il quale si impegna ad effettuare periodicamente forniture di carburante, che erogherà direttamente al cliente finale al momento del rifornimento;
- la compagnia petrolifera sottoscriverà un contratto di somministrazione con il cliente finale, nei cui confronti si impegnerà a cedere il carburante ogni qual volta verrà effettuato il rifornimento.
Come si evince dallo schema appena delineato, fatta salva la “materiale” erogazione del carburante, tra il distributore e il cliente finale non viene ad instaurarsi alcun tipo di rapporto giuridico, in quanto il bene è già stato ceduto dal distributore alla compagnia petrolifera in forza del primo contratto di somministrazione.
La particolare struttura del netting si riflette necessariamente sulle modalità di pagamento e sui relativi obblighi di certificazione.
Il pagamento del carburante, effettuato dalle imprese aderenti al sistema direttamente nei confronti della compagnia petrolifera, viene gestito tramite un sistema di tessere magnetiche, rilasciate da quest’ultima alle imprese clienti, le quali potranno utilizzarle per il rifornimento di carburante presso i distributori convenzionati.
Periodicamente, la compagnia petrolifera rendiconterà alle imprese aderenti il carburante acquistato ed emetterà un’unica fattura, in base alla quale verrà effettuato il pagamento vero e proprio. Pertanto, da un punto di vista finanziario, il contratto di netting permette alle imprese clienti di effettuare pagamenti periodici direttamente alla compagnia petrolifera, senza sostenere alcun esborso in sede di rifornimento presso gli impianti di distribuzione.
Per quanto attiene agli aspetti contabili e fiscali, la fatturazione avviene, come detto, periodicamente sulla base della rendicontazione dei rifornimenti effettuati dal cliente finale, il quale dovrà pertanto registrare una sola fattura periodica, emessa direttamente dalla compagnia petrolifera. Al riguardo si osserva, infatti, che con la circolare 42/E/2012 l’Agenzia delle Entrate, richiamando la precedente C.M. 205/E/1998, ha ribadito che il contratto di netting è escluso dalla disciplina della scheda carburante prevista dal D.P.R. 444/1997 (e successivamente integrata dal D.L. 13 maggio 2011, c.d. “decreto sviluppo”). Ciò in quanto, sebbene la carta “fedeltà” associata al netting non sia assimilabile alle carte di credito o di debito (il cui utilizzo consente di escludere la tenuta della scheda carburante), d’altro canto, il rapporto che si instaura per effetto di tale contratto è riconducibile al contratto di somministrazione di beni di cui all’articolo 1559 del codice civile, e quindi non è assimilabile “alle cessioni di beni disciplinate dalle disposizioni del citato D.P.R. n. 444 del 1997, che delimitano l’ambito applicativo della disciplina concernente la scheda carburante e delle nuove disposizioni introdotte dal decreto sviluppo”.
La C.M. 205/1998 ha stabilito inoltre che gli utilizzatori dei veicoli debbano compilare mensilmente un documento numerato e datato nel quale sono indicati, tra l’altro, il numero di targa del veicolo e i chilometri percorsi. Ciò al fine di ricondurre la spesa ai veicoli strumentali e consentire la deducibilità del costo nonché la detrazione dell’Iva assolta.
Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione è la possibilità che la compagnia petrolifera abbia sede al di fuori del territorio dello Stato. Essendo il carburante fisicamente in Italia al momento della cessione, la fattura andrà emessa ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del D.P.R. 633/1972 e registrata con la procedura dell’inversione contabile. Per la medesima ragione, anche se la compagnia petrolifera dovesse avere sede nel territorio comunitario, l’acquisto di carburante così effettuato non sarebbe da includere negli elenchi Intrastat, in quanto non sussisterebbero i presupposti per considerarlo un acquisto intracomunitario.
Si ricorda, infine, che il contratto di netting non esclude la coesistenza di più metodi di pagamento per il rifornimento di carburante: parallelamente all’esistenza di un contratto di netting, l’impresa aderente potrebbe trovarsi ad acquistare carburante mediante la procedura tradizionale, ad esempio nel caso in cui il distributore non fosse “convenzionato” con la compagnia petrolifera e, pertanto, non accettasse le carte magnetiche emesse dalla stessa. In tal caso, gli acquisti di carburante effettuati al di fuori del rapporto di somministrazione dovranno seguire la nota disciplina della scheda carburante, contenuta nel D.P.R. 444/1997.