Sono sopravvenienze attive le somme erogate a una fondazione dalla partecipante
di Sergio PellegrinoCon la risposta 189 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato un’istanza di interpello presentata da una fondazione (denominata nell’interpello Fondazione Alfa) per stabilire il trattamento da riservare ai fini delle imposte dirette ai contributi da questa ricevuti dalla partecipante Fondazione Beta.
La Fondazione Alfa nel corso degli anni ha modificato il proprio modello operativo, facendo convergere la propria attività nell’implementazione di un programma intersettoriale nel campo dell’innovazione sociale, della finanza sociale e del Terzo Settore, e, proprio per finanziare questo “mutamento”, ha riscontrato la necessità dell’intervento della partecipante per sostenere i costi della fase di avvio della nuova attività.
La partecipante ha, a tal fine, deliberato la copertura dei costi che Alfa sosterrà nell’ambito della propria attività di impact investing, di modo che la partecipata potrà chiudere l’esercizio in pareggio.
Secondo l’interpretazione fornita dall’istante, nell’ipotesi in cui lo svolgimento delle proprie attività istituzionali comporti per la fondazione l’assunzione della qualifica di ente commerciale, le erogazioni ricevute dalla partecipante, trovando causa nel rapporto fondatori-fondazione, dovrebbero essere considerate non imponibili sulla base della previsione contenuta nel quarto comma dell’articolo 88 del Tuir.
L’analisi dell’Agenzia delle Entrate parte innanzitutto dalla qualificazione della fondazione come ente commerciale, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera b) del Tuir.
L’oggetto principale consiste infatti nello svolgimento di attività di social venture capital, che si concretizza nell’impiego di capitali in iniziative imprenditoriali con finalità sociali e con diversi livelli di rischio di rendimento: siamo quindi di fronte ad un’attività finanziaria qualificabile sicuramente come commerciale.
Venendo ad esaminare la qualificazione fiscale dei contributi che la partecipante erogherà alla fondazione per consentirle di sostenere i costi necessari per la realizzazione dei progetti e nel contempo avere un rendiconto gestionale in pareggio, l’Agenzia evidenzia come la disposizione del quarto comma dell’articolo 88 del Tuir si possa rendere applicabile anche ad enti diversi da quelli societari, e quindi, in linea teorica, anche nel caso di specie.
La norma, però, correla la non imponibilità delle erogazioni fatte dai soci (nella fattispecie della fondazione, da parte dei fondatori) limitatamente agli apporti effettuati in forma di versamenti a fondo perduto o in conto capitale.
Diverso è invece il trattamento da riservare alle liberalità e ai contributi finalizzati a sostenere l’attività commerciale, coprendo i costi di esercizio o di acquisto di beni strumentali o altri costi: in questo caso gli importi in questione devono essere considerati sopravvenienze attive, da assoggettare ad imposizione ai sensi della previsione dell’articolo 88, comma 3, lettera b) del Tuir, a prescindere dai soggetti che li erogano (compresi, quindi, i soci o i partecipanti un ente).
Seguendo la raccomandazione del Consiglio Nazionale dei Ragionieri, la fondazione ha rappresentato nel conto economico i contributi come proventi, in contrapposizione agli oneri riferibili alla realizzazione del progetto: “pur non sussistendo obblighi statutari o deliberati dal consiglio di amministrazione che obblighino la Fondazione a chiudere l’esercizio in pareggio (…), ha ritenuto di aderire alle suesposte indicazioni, movimentando – al ricevimento delle erogazioni da Fondazione Beta – la voce “Proventi” del conto economico (…) stante che le suddette contribuzioni non rappresentano un aumento permanente del proprio patrimonio (come si evince dalle delibere del CdA di Fondazione Beta in cui i trasferimenti a Fondazione Alfa sono effettuati sempre a titolo di “realizzazione delle attività di start up” o analoghe dizioni”.
Dirimente è, secondo l’Agenzia, il trattamento contabile riservato dalla fondazione alle somme ricevute: queste, non avendo natura meramente patrimoniale, assumano una propria rilevanza reddituale.