31 Marzo 2020

Sospensione degli adempimenti: Intra ed esterometro entro il 30 giugno

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 62, D.L. 18/2020, pubblicato il 17.03.2020 in Gazzetta Ufficiale stabilisce, al comma 1, primo periodo, che per “i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020”. Gli adempimenti sospesi ai sensi del citato comma 1, vanno effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni (comma 6).

Pertanto, tutti gli adempimenti di natura tributaria in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 slittano al 30 giugno 2020. Trattasi, ad esempio, della dichiarazione annuale Iva 2020 (in scadenza il 30 aprile), della comunicazione delle operazioni transfrontaliere del primo trimestre 2020 (esterometro relativo al trimestre gennaio-febbraio-marzo, in scadenza il 30 aprile) e dei modelli riepilogativi Intrastat (scadenze del 25 marzo, 25 aprile e 25 maggio).

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