12 Maggio 2020

Sospensione dei canoni di leasing e competenza economica

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 56 D.L. 18/2020 (decreto Cura Italia) ha introdotto delle misure volte a contrastare i gravi turbamenti dell’economia causati dal Covid-19.

Pertanto, al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia, le imprese possono avvalersi – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’articolo 106 D.Lgs. 385/1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – di apposite misure di sostegno finanziario.

In particolare, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza tra il 17 marzo e il 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità; resta una facoltà delle imprese la possibilità di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale, pagando la quota interessi.

La misura in argomento è destinata alle microimprese e alle piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia. Sono escluse, invece, le imprese le cui esposizioni debitorie siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate, sulla base della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

La procedura richiede la presentazione di un’apposita comunicazione, corredata della dichiarazione con la quale l’impresa autocertifica, ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. 445/2000, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19.

Si tratta, in altri termini, di una moratoria straordinaria dei leasing e dei finanziamenti stipulati dalle PMI che consente pertanto di sospendere le rate fino al 30 settembre 2020; gli importi sospesi verranno riscadenzati in base agli accordi tra le parti, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione.

AI fini civilistici, come noto, i soggetti Oic adopter contabilizzano il leasing secondo il metodo patrimoniale, come descritto nell’Oic 12 – appendice A. Le società locatrici che redigono il bilancio secondo il codice civile devono fornire, tra le immobilizzazioni iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale, specifica evidenza di quelle concesse in locazione finanziaria (articolo 2424 cod. civ.).

Le società utilizzatrici invece dovranno rilevare i canoni corrisposti, a fronte dei beni utilizzati, tra i costi della produzione, nella voce B8 “per godimento di beni terzi” del conto economico.

Se il contratto prevede il pagamento di un maxicanone iniziale lo stesso va rilevato, per la quota parte di competenza dell’esercizio, tra i costi della produzione nella medesima voce B8 del conto economico; la parte di costo non di competenza dell’esercizio va rinviata agli esercizi successivi, mediante l’iscrizione di un risconto attivo. L’iscrizione in bilancio del bene strumentale avverrà solo in occasione del riscatto.

La sospensione delle rate del contratto di leasing, prevista dal decreto Cura Italia, comporta lo slittamento dei termini di pagamento delle rate e, conseguentemente, della data prevista per il riscatto.

Nonostante nel periodo di moratoria non venga addebitata la quota del canone di leasing – solo quota capitale o comprensiva degli interessi – i beni restano nella disponibilità dell’impresa utilizzatrice, concorrendo all’attività aziendale. Nel rispetto del principio della competenza economica, pertanto, l’impresa deve iscrivere a conto economico i rispettivi costi, rimodulandoli in considerazione della maggior durata del contratto.

Sul punto l’Appendice A dell’Oic 19 descrive, al paragrafo A.7, gli effetti della sospensione nel pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario.

Un accordo tra il debitore e il creditore che preveda la sospensione per un determinato periodo nel pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario, comporta una modifica nella tempistica originaria dei pagamenti del debito alla scadenza e il consequenziale prolungamento della durata del contratto.

A fronte della sospensione in esame, si effettua una nuova rimodulazione dell’imputazione a conto economico dei canoni di leasing residui posticipati al termine del periodo di sospensione e dell’eventuale risconto iscritto a fronte del maxicanone pattuito. La rimodulazione del maxicanone è effettuata in base al principio di competenza pro-rata temporis, considerando la maggior durata del contratto.

In altri termini, i contribuenti che beneficiano della moratoria dovranno calcolare il costo residuo del contratto di leasing, dato dalla somma dei canoni ancora dovuti, degli interessi maturati nel periodo sospensione, oltre che dalla quota residua del maxicanone iniziale: l’importo così determinato andrà ripartito dalla data di sospensione alla nuova scadenza per esercitare il riscatto.