Sospensione dei modelli F24 con compensazioni “rischiose”
di Luca MambrinAllo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d’imposta, l’articolo 1, comma 990, Legge di Bilancio 2018 ha introdotto il comma 49-ter all’articolo 37 D.L. 223/2006 che prevede che l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento (modelli F24) contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.
Il recente Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 195385/2018 del 28.08.2018, dando attuazione alla norma in esame, definisce i criteri ai quali far riferimento per la selezione delle deleghe a rischio sospensione, nonché le modalità di esecuzione della procedura di sospensione delle deleghe.
Le nuove disposizioni hanno effetto a decorrere dal 29 ottobre 2018.
L’Agenzia, in particolare, al fine di individuare le deleghe “rischiose” utilizza i seguenti criteri riferiti:
- alla tipologia dei debiti pagati;
- alla tipologia dei crediti compensati;
- alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;
- ai dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;
- ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;
- al pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all’articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010.
In particolare, in riferimento al controllo tempestivo dell’utilizzo dei crediti in compensazione per i pagamenti di cui alla lettera f), viene specificato che i modelli F24 contenenti il pagamento di debiti iscritti a ruolo di cui all’articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010, devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento.
Nel provvedimento in esame l’Agenzia ha definito anche la procedura di sospensione la quale si articola in diverse fasi:
- con riferimento ai modelli F24 presentati telematicamente l’Agenzia delle entrate comunica, con apposita ricevuta, al soggetto che ha inviato il modello F24 se la delega di pagamento è stata sospesa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 37, comma 49-ter, D.L. 223/2006, indicando anche la data di fine del periodo di sospensione, che non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data di invio del modello F24;
- durante il periodo di sospensione:
- se non viene effettuato l’addebito sul conto indicato nel file telematico dell’eventuale saldo positivo del modello F24 può essere richiesto l’annullamento della delega di pagamento secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate;
- se in esito alle verifiche effettuate l’Agenzia delle entrate rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunica lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicandone anche la relativa motivazione. Tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti.
Sul punto deve essere messo in evidenza che l’Agenzia, già nel corso di Telefisco 2018, aveva precisato che, in applicazione alle disposizioni di cui alla Legge di Bilancio 2018, “la ripetizione del pagamento, se successiva alla scadenza prevista, debba essere sanzionata, se non accompagnata dal ravvedimento”.
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche, il credito risulti correttamente utilizzato, la delega di pagamento si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato e:
- in caso di modello F24 a saldo zero, con apposita ricevuta, l’Agenzia delle entrate comunica al soggetto che ha trasmesso il file telematico l’avvenuto perfezionamento della delega di pagamento;
- se il modello F24 presenta saldo positivo, l’Agenzia delle entrate invia la richiesta di addebito sul conto indicato nel file telematico, informando il soggetto che ha trasmesso il file.
Inoltre viene precisato che, in assenza di comunicazione di scarto del modello F24 entro il periodo di sospensione dei trenta giorni, l’operazione si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato.
Infine il Provvedimento dell’Agenzia precisa che durante il periodo di sospensione e prima che siano intervenuti lo scarto o lo sblocco della delega di pagamento, il contribuente può inviare all’Agenzia delle entrate gli elementi informativi ritenuti necessari per la finalizzazione della delega sospesa; tali elementi sono utilizzati dall’Agenzia delle entrate ai fini del controllo dell’utilizzo del credito compensato.