Sospensione dei modelli F24: l’accertamento con adesione è a rischio
di Leonardo PietrobonL’articolo 1, comma 990, L. 205/2017 ha introdotto un nuovo strumento di contrasto all’utilizzo di crediti tributari “inesistenti”. A partire dal 29 ottobre 2018, l’Agenzia delle Entrate può disporre la sospensione del pagamento di modelli F24 ove sono indicate delle compensazioni d’imposta giudicate “rischiose”.
Sotto il profilo oggettivo e procedurale l’Agenzia seleziona i crediti da “monitorare” utilizzando i criteri individuati con il Provvedimento del 28.08.2018, con il quale sono stati stabiliti i parametri-filtro per individuare tali crediti, ossia in base:
- tipologia del debito pagato;
- alla tipologia del credito compensato;
- alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;
- ai dati presenti nell’Anagrafe Tributaria / resi disponibili da altri Enti pubblici, afferenti al soggetto indicato nel modello F24;
- ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dal soggetto indicato nel mod. F24;
- al pagamento di debiti iscritti a ruolo ex articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010.
Tralasciando ogni considerazione in merito all’estrema genericità dell’elencazione proposta dall’Agenzia, ciò che si potrebbe creare è un blocco diffuso dell’utilizzo del meccanismo della compensazione, ex articolo 17 D.Lgs. 241/1997, al fine di evitare il rischio di un mancato pagamento di quanto dovuto.
Tale considerazione assume ancora più importanza in almeno due ipotesi:
- nel caso di compensazione di debiti previdenziali;
- nel caso di compensazione di debiti definiti in accertamento con adesione, ai sensi degli articoli 5, 6 e 12 D.Lgs. 218/1997.
Con riferimento al primo caso – pagamento dei debiti previdenziali mediante l’utilizzo in compensazione di crediti tributari – è evidente che un eventuale “scarto” del modello F24 da parte dell’Agenzia delle Entrate, successivo alla scadenza per il pagamento di quanto dovuto, comporta un incremento considerevole del debito previdenziale (ipotesi di omesso versamento), essendo inapplicabile, in tale ipotesi, l’istituto del ravvedimento operoso.
Ancora più delicata appare la seconda questione, ossia il possibile “matrimonio” tra l’istituto della definizione dell’accertamento con adesione, ex articoli 5, 6 e 12 D.Lgs. 218/1998, e il meccanismo di compensazione dei debiti emergenti con i crediti tributari.
Sul punto ricordiamo che l’accertamento con adesione si concretizza in un accordo stipulato con l’Agenzia delle Entrate prima che venga instaurato il contenzioso; in altri termini, consente di negoziare la pretesa tributaria e di ottenere la riduzione delle sanzioni ad 1/3 del minimo.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 9 D.Lgs. 218/1997, l’accertamento con adesione si perfeziona con il versamento delle somme pattuite o della prima rata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo.
Con la circolare 65/E/2001, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, in caso di mancato pagamento entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo degli importi indicati e salva l’ipotesi del lieve ritardo, l’Ufficio è legittimato:
- alla notifica dell’avviso di accertamento qualora l’atto di adesione sia stato stipulato su invito ex articolo 5 D.Lgs. n. 218/1997, o l’istanza sia stata presentata dal contribuente nelle more della verifica;
- al recupero delle somme, a titolo provvisorio o definitivo, degli importi scaturenti dall’atto notificato, con riferimento al quale il contribuente abbia già prodotto l’istanza.
Proviamo a coordinare le due disposizioni normative sotto il profilo temporale:
- l’articolo 9 D.Lgs. 218/1997 stabilisce che il perfezionamento dell’adesione avviene con il pagamento di quanto dovuto in un’unica soluzione o in modo rateale entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’atto di adesione;
- l’articolo 1, comma 990, L. 205/2017 stabilisce un termine di 30 giorni a disposizione dell’Agenzia delle entrate per accettare o scartare il modello F24 presentato.
Tali tempistiche non godono, in modo palese, di una perfetta compatibilità, ponendo il contribuente davanti a scelte tutt’altro che semplici, quali:
- procedere con il pagamento delle somme risultanti dall’adesione, senza ricorrere all’istituto della compensazione;
- o procedere con il pagamento delle somme risultanti dall’adesione con il ricorso alla compensazione, assumendosi il rischio di mancato perfezionamento dell’adesione nella tempistica normativamente indicata, nell’ipotesi di respingimento del modello F24.
Tale seconda e ultima ipotesi merita, quindi, delle opportune considerazioni di natura sostanziale, in quanto l’eventuale scarto da parte dell’Agenzia del modello F24 presentato per il pagamento di quanto dovuto in adesione comporta:
- il mancato perfezionamento della procedura di accertamento con adesione;
- la decadenza dai termini per proporre eventuale ricorso introduttivo in ordine all’avviso di accertamento, nell’ipotesi in cui il respingimento del modello F24 si manifesti oltre il 150° successivo alla notifica dell’avviso di accertamento, seguito dalla procedura di accertamento con adesione (60 giorni + 90 giorni).