Sospensione dei termini e accertamenti con adesione: i chiarimenti delle Entrate
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Con la circolare 6/E/2020, pubblicata ieri, 23 marzo, l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti con riferimento ai procedimenti di accertamento con adesione, alla luce della sospensione dei termini disposta con il D.L. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”).
Il decreto “Cura Italia” ha introdotto, tra le varie misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo degli uffici (articolo 67 D.L. 18/2020) nonché di quelli processuali (articolo 83 D.L. 18/2020).
Più precisamente, l’articolo 67, al comma 1, stabilisce che “sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”. Lo stesso articolo, poi, dispone la proroga biennale dei termini di accertamento che scadono entro il 31 dicembre di quest’anno.
Il successivo articolo 83, invece, è dedicato, tra l’altro, alla giustizia tributaria, e prevede la sospensione dei termini di impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile 2020, precisando inoltre che “ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.
Alla luce delle richiamate disposizioni, dubbi sussistevano in merito all’eventuale applicazione del periodo di sospensione anche ai procedimenti di adesione in corso. Da un lato, infatti, i procedimenti in esame potevano essere considerati dei procedimenti amministrativi, con riferimento ai quali doveva trovare la sospensione fino al 31 maggio disposta dall’articolo 67 D.L. 18/2020.
Dall’altro lato, però, anche l’articolo 83 pareva assumere rilievo, posto che il procedimento di adesione ha quale effetto anche quello di sospendere il termine per il ricorso, per cui la sospensione poteva apparire limitata al periodo fino al 15 aprile.
Con la richiamata circolare l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che, con riferimento ai procedimenti di accertamento con adesione, debba trovare applicazione il più breve termine fissato dall’articolo 83 D.L. 18/2020.
Un altro importante chiarimento riguarda poi la possibile sovrapposizione del periodo di sospensione disposto dal Decreto Cura Italia con la sospensione del termine di impugnazione “per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente”, ordinariamente prevista dall’articolo 6, comma 3, D.Lgs. 218/1997 in caso di accertamento con adesione.
A tal proposito l’Agenzia delle entrate, nella circolare 6/E/2020, propone quindi un esempio.
Si ipotizzi che ad un contribuente sia stato notificato un avviso di accertamento in data 21 gennaio e che, in data 20 febbraio 2020, lo stesso abbia presentato istanza di accertamento con adesione.
Al fine di individuare il termine per la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione occorre evidenziare quanto segue:
- alla data del 20 febbraio sono trascorsi solo 30 dei 60 giorni previsti per la proposizione del riscorso;
- dal 20 febbraio decorrono i 90 giorni di sospensione ordinariamente previsti in caso di istanza di accertamento con adesione dall’articolo 6, comma 3, D.Lgs. 218/1997;
- dal 9 marzo al 15 aprile opera la sospensione dei termini prevista dall’articolo 83, comma 2, D.L. 18/2020, ragione per cui, alla data del 9 marzo risultano decorsi soltanto 17 giorni dei 90, e i rimanenti 73 giorni, unitamente ai residui 30 utili per produrre ricorso, iniziano a decorrere dal 16 aprile.
Il termine finale per la sottoscrizione dell’accertamento con adesione scade quindi il 27 luglio.
Tutto quanto appena premesso, nella circolare 6/E/2020 l’Agenzia delle entrate evidenzia che, anche nel corso del periodo di sospensione, nel caso in cui vi sia un concreto e condiviso interesse a svolgere comunque il procedimento di accertamento con adesione, è possibile dar seguito a tali esigenze laddove possibile.
A tal fine viene indicata una dettagliata procedura da rispettare, che di seguito si sintetizza:
- il contribuente (o il rappresentante) deve inviare, a mezzo pec o mail, copia di un proprio documento di identità (eventualmente accompagnato dalla procura, se non in possesso dell’ufficio), indicando il numero e l’intestazione dell’utenza telefonica o l’eventuale strumento di videoconferenza (laddove disponibile) da utilizzare per il contraddittorio;
- svolgimento del contraddittorio telefonico o per videoconferenza, con redazione del verbale del contraddittorio;
- invio tramite pec o mail del file al contribuente o suo rappresentante per la condivisione, al fine di rilevare eventuali errori presenti nella bozza di verbale;
- dopo la condivisione, stampa del file ricevuto dall’ufficio e sottoscrizione da parte del contribuente o del suo rappresentante, scannerizzazione del verbale sottoscritto e rinvio tramite pec o mail all’Ufficio, con allegata copia del documento di identità di chi ha sottoscritto il verbale (è comunque possibile utilizzare la firma digitale);
- stampa del file ricevuto e sottoscrizione da parte del verbalizzante dell’ufficio, anche ricorrendo alla firma digitale;
- invio via pec o mail al contribuente o al suo rappresentante del verbale sottoscritto e protocollato.
Come chiarito dalla circolare, questa procedura potrà essere adottata non solo nell’ambito degli accertamenti con adesione, ma, più in generale, in ogni altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l’intesa col contribuente, con gli eventuali, necessari, adattamenti.
Si ricorda, da ultimo, che non è prevista alcuna sospensione per il termine di 20 giorni dalla redazione dell’atto entro cui versare le somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione.
Soltanto i contribuenti che, alla data del 21.02.2020 avevano domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al D.P.C.M. 01.03.2020 (c.d. “ex zona rossa”), possono infatti beneficiare della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, potendo quindi effettuare il richiamato versamento entro il 30 aprile 2020.