Sospensione dell’atto impugnato: esonero dalla garanzia con bollino ISA
di Angelo GinexLa legge di riforma del processo tributario è intervenuta anche in materia di effetti premiali in favore dei soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (cd. ISA), prevedendo all’articolo 2 L. 130/2022 la modifica dell’istituto della tutela cautelare di cui all’articolo 47 D.Lgs. 546/1992.
Innanzitutto è opportuno rammentare che l’articolo 9-bis D.L. 50/2017 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, con l’intento di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti, nonché il rafforzamento della collaborazione tra questi e l’amministrazione finanziaria, anche con l’utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.
Al comma 2 della disposizione citata è testualmente previsto che gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest’ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l’accesso al regime premiale di cui al comma 11.
Quest’ultima disposizione, infatti, riconosce una serie di benefìci fiscali in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al ridetto regime premiale.
Come detto, la citata novella ha inteso operare una correlazione tra la disciplina sugli ISA e quella del processo tributario, andando a prevedere un ulteriore effetto premiale che trova applicazione in sede contenziosa e agevola la sospensione dell’atto impugnato.
In particolare, l’articolo 47 D.Lgs. 546/1992 stabilisce che il ricorrente può chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato qualora sussistano il fumus boni iuris, ovvero la probabile fondatezza o verosimiglianza della pretesa tributaria, e il periculum in mora, ovvero il pericolo attuale di un danno grave e irreparabile conseguente all’esecuzione dell’atto impugnato.
A tal fine, il ricorrente deve proporre un’istanza motivata di sospensione dell’atto impugnato, unitamente al ricorso introduttivo del giudizio oppure con atto separato da notificare alle altre parti e da depositare in segreteria, dinanzi al giudice investito del merito della controversia.
In caso di eccezionale urgenza, il presidente, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell’esecuzione fino alla pronuncia del collegio. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.
Ai sensi del comma 5 dell’articolo 47 D.Lgs. 546/1992, la sospensione può essere: parziale, quando il fumus boni iuris sussiste non in relazione alla totalità delle pretese, ma solo per alcune di esse; condizionata alla prestazione di idonea garanzia (ad esempio, la cauzione, la fideiussione bancaria o la fideiussione assicurativa).
È proprio su quest’ultima previsione che è intervenuta la citata novella, stabilendo che la prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con “bollino di affidabilità fiscale” e che sono tali i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all’articolo 9-bis D.L. 50/2017, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili.
Ciò significa che l’ottenimento di un punteggio elevato in tema di indici sintetici di affidabilità fiscale comporterà un importante beneficio per il contribuente che propone ricorso innanzi alle Corti di Giustizia tributaria, ovvero il non dover prestare la garanzia prevista in caso di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato ai sensi dell’articolo 47 D.Lgs. 546/1992.
Sulla reale portata applicativa della norma, invece, sussistono molti dubbi: si ritiene che la platea dei soggetti che concretamente potranno beneficiare di tale effetto premiale sarà esigua, visto, da un lato, le rigorose condizioni richieste (punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 in tutti gli ultimi tre periodi d’imposta precedenti) e, dall’altro, le difficoltà degli ultimi anni (crisi, Covid-19, guerra in Ucraina, ecc.).
Comunque la riforma non si è limitata a modificare il solo comma 5 dell’articolo 47 citato, ma ha apportato ulteriori novità.
Infatti, l’articolo 4, comma 1, lettera f), della L. 130/2022 ha previsto che la trattazione dell’istanza di sospensione deve essere fissata dal Presidente non oltre il trentesimo giorno dalla sua presentazione, la quale deve essere comunicata almeno cinque giorni liberi prima. Inoltre, l’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione non potrà coincidere con l’udienza di trattazione del merito della controversia.
Al comma 4 dell’articolo 47 del D.Lgs. 546/1992, è stato inoltre previsto che il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile nella stessa udienza di trattazione dell’istanza.
Da ultimo, è stato abrogato il comma 5-bis dell’articolo 47 citato, il quale prevedeva che l’istanza di sospensione fosse decisa entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.