Sospensione delle udienze tributarie e sorti delle sentenze
di Andrea RamoniLuigi A. M. RossiLe misure di contenimento dell’emergenza sanitaria in corso prevedono il rinvio d’ufficio di tutte le udienze dei procedimenti pendenti a data successiva al 15 aprile 2020, nonché, successivamente a tale data e fino al 30 giugno 2020, l’adozione di misure organizzative ad hoc per lo svolgimento dell’attività giudiziaria.
Infatti, ai sensi dell’articolo 83, comma 6, D.L. 18/2020 “per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute (…)”.
Alla luce di tale disposizione e stante l’imprevedibilità dalla situazione contingente, appare verosimile ipotizzare che la paralisi che ha colpito anche il sistema giudiziario, in assenza di misure volte a ripristinare un a situazione operativa di accettabile “normalità”, avrà un riflesso negativo sulla produzione delle sentenze tributarie anche oltre l’intervallo di tempo contemplato dalla norma.
A tale disposizione ha fatto seguito una nota del 18.03.2020 del Ministero delle Finanze, inviata ai Direttori degli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie di ogni ordine e grado, con la quale è stata sollecitata “l’adozione di un provvedimento da parte dei rispettivi Presidenti delle Commissioni che proroghi il termine del deposito delle sentenze, e quindi l’accesso dei giudici in sede per lo svolgimento di detta attività, al 16 aprile 2020”, e contestualmente formulato l’invito ad adottare misure volte a (tra le altre) “assicurare le comunicazioni relative ai rinvii di trattazione delle udienze già fissate dall’8 marzo al 15 aprile”.
Occorre, dunque, avviare una immediata riflessione sul futuro delle udienze tributarie a decorrere dal 16 aprile 2020, cavalcando l’evidente apertura del legislatore dell’emergenza all’impiego di collegamenti da remoto, che, come ad esempio è stato previsto per l’intervento nelle assemblee societarie, ai sensi dell’articolo 106 D.L. 18/2020, possano garantire l’operatività degli affari giudiziari anche attraverso mezzi di telecomunicazione.
A tale proposito va richiamato l’articolo 16, comma 4, D.L. 119/2018 (convertito con modificazioni dalla L. 136/2018) a norma del quale “la partecipazione delle parti all’udienza pubblica di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza, su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall’ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto”.
Posta quindi l’effettiva previsione nel panorama normativo di disposizioni che consentano l’impiego di modalità diverse da quelle tradizionali, i Presidenti delle Commissioni Tributarie potranno assicurare la trattazione delle udienze da remoto quandanche la richiesta non sia stata formulata nel ricorso, o nel primo atto difensivo, redatto, verosimilmente, non in tempi di emergenza.
Tanto si ritiene alla luce della disposizione speciale prevista all’articolo 83, comma 7, lett. f), secondo cui, tra le misure che i capi degli uffici giudiziari possono adottare, rientra “lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia” (applicabile al procedimento tributario sulla base della previsione del successivo comma 21).
Auspicabile sarebbe un atto di impulso proveniente da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria che, in aggiunta all’invito succintamente formulato lo scorso 20 marzo ai Presidenti delle Commissioni Tributarie ad ottemperare alle misure sospensive previste dall’articolo 83, comma 2, D.L. 18/2020, solleciti gli stessi alla tempestiva adozione delle misure di cui al citato comma, affiancata da una rapida azione, da parte del Ministero delle finanze, che dia completamento al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria, consentendo anche lo svolgimento delle udienze tributarie a distanza.
Consapevoli della platea eterogena dei Giudici tributari, è necessario che lo sforzo venga condiviso anche da chi, con minore familiarità verso gli strumenti telematici, debba comunque contribuire all’andamento delle attività giudiziarie, favorendo la ragionevolezza dei tempi e limitando i disagi che potrebbero determinarsi a contribuenti e difensori in attesa provvedimenti giudiziari.
Le misure organizzative per la gestione delle udienze a distanza, che il Decreto Cura Italia vuole siano adottate da parte dei capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell’ordine degli avvocati (a parere di chi scrive si ritiene necessaria anche presenza dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, sebbene – gravemente – non menzionato nel testo normativo), si rivelano quantomai necessarie e di massima priorità, per evitare che la paralisi dell’amministrazione della giustizia tributaria possa acuire il difficile stato di incertezza in cui versano i contribuenti.