10 Novembre 2018

Sospensione dell’Iva all’importazione e frode del destinatario

di Marco Peirolo
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Nel caso in cui l’importatore abbia beneficiato dell’esenzione dell’Iva all’importazione sulla base di un’autorizzazione rilasciata in seguito a un previo controllo dell’Ufficio doganale, quest’ultimo non è tenuto a pagare l’Iva a posteriori qualora risulti, in occasione di un ulteriore controllo, che non ricorrevano le condizioni sostanziali dell’esenzione, a meno che non si accerti, in base ad elementi oggettivi, che tale soggetto sapeva o doveva sapere che le cessioni successive alle importazioni di cui trattasi rientravano in una frode, commessa dall’acquirente, ed egli non ha adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere per evitare la frode.

Con questa conclusione, raggiunta nella causa C-528/17 del 25 ottobre 2018 (Milan Božičevič Ježovnik), la Corte di giustizia è ritornata a pronunciarsi sulla portata delle condizioni applicative del regime sospensivo previsto per i beni immessi in libera pratica destinati ad essere trasportati/spediti in altro Paese membro dell’Unione europea in esecuzione di una cessione intraunionale, anche “per assimilazione”, dopo la recente sentenza di cui alla causa C-108/17 del 20 giugno 2018 (Enteco Baltic).

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