Sospensione dell’IVA all’importazione per i beni destinati al consumo in altro Paese UE
di Marco Peiroloma solo in un determinato Paese UE.
termine di
resa DAP (Delivered At Place of Destination / Reso al Luogo di Destinazione).
sdoganamento, con il
pagamento dell’IVA all’importazione e dei dazi, è a carico dell’acquirente, l’impresa italiana provvede, attraverso uno spedizioniere doganale, ad espletare la procedura di sdoganamento e a curare il successivo trasporto della merce in Italia, ma
con costi talvolta molto alti.
per evitare la chiusura del rapporto commerciale con il fornitore, può essere consigliabile applicare il cd. “
regime 42”, che – nel caso considerato – consiste nell’immissione in libera pratica in Germania della merce con prosecuzione a destinazione dell’Italia.
esentano da imposta le importazioni di beni spediti o trasportati in altro Paese membro dall’importatore designato o riconosciuto come debitore d’imposta,
in esecuzione di una cessione intracomunitaria, esente ai sensi dell’art. 138.
duplice condizione, essendo richiesto:
- in primo luogo, che il trasferimento dei beni in altro Stato membro (nella specie, in Italia) avvenga in esecuzione:
- di una cessione intracomunitaria “in senso stretto”, ovvero
- di un trasferimento a “se stessi”, considerato “assimilato” ad una cessione intracomunitaria “in senso stretto”;
- in secondo luogo, che l’importatore, al momento dell’immissione in libera pratica, fornisca alle Autorità doganali del Paese membro di importazione (nella specie, la Germania) un set minimo di informazioni, ossia:
- il numero di identificazione IVA che gli è stato attribuito nel Paese membro di importazione o il numero di identificazione IVA attribuito al suo rappresentante fiscale debitore dell’imposta nel Paese membro di importazione;
- il numero di identificazione IVA del cessionario comunitario (in caso di cessione intracomunitaria “in senso stretto”), oppure il numero di identificazione IVA che gli è stato attribuito nel Paese membro di arrivo della spedizione/trasporto (in caso di trasferimento a “se stessi”);
- su richiesta delle stesse Autorità doganali, idonea documentazione che provi l’effettivo trasferimento dei beni in altro Paese membro.
sospensione del pagamento dell’IVA dovuta, in sede di importazione, in Germania, in considerazione della destinazione dei beni in Italia, dove
l’imposta sarà assolta dall’impresa nazionale applicando il meccanismo di
inversione contabile previsto per gli acquisti intracomunitari (artt. 46 e 47 del D.L. 331/1993).
l’impresa italiana deve nominare un proprio rappresentante fiscale in Germania. Nel modello DAU, identico in tutti i Paesi UE e che deve presentato alla dogana tedesca, occorrerà indicare:
- nella casella 37, il codice 42;
- nella casella 44:
- il numero di partita IVA del rappresentante fiscale dell’impresa italiana, preceduto dal codice Y042;
- il numero di partita IVA dell’impresa italiana, debitrice d’imposta, preceduto dal codice Y041;
- il codice Y044 per l’indicazione del contratto di trasporto ai fini della prova dell’effettiva destinazione delle merci in Italia. Tale informazione, pur non rivestendo carattere obbligatorio, potrà essere richiesta dall’Autorità doganale tedesca, qualora ritenuta opportuna per la corretta applicazione del regime.
non dovrebbe subordinare la sospensione d’imposta alla prestazione, da parte dell’impresa italiana, di una
garanzia. Il nuovo quadro normativo, delineatosi con il Reg. UE n. 756/2012 e con la Direttiva n. 2009/69/CE, stabilisce infatti condizioni più stringenti per il riconoscimento dell’agevolazione, senza tuttavia prevedere uno specifico obbligo di garanzia. Sul punto, si ricorda che, in Italia, la garanzia non è più dovuta a decorrere dall’8 aprile 2014 (nota Agenzia delle Dogane, 1° aprile 2014, prot. 3540).