Sospensione feriale e sospensione da Covid-19: sono cumulabili?
di Angelo GinexLa sospensione feriale dei termini (che dal 2015, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 16 D.L. 132/2014, va dall’1 al 31 agosto) trova applicazione anche al processo tributario.
Ciò è stato precisato dallo stesso Ministero delle finanze con circolare 98/1996, laddove si è affermato che: «L’articolo in esame [n.d.r., il riferimento è all’articolo 21 D.Lgs. 546/1992] non offre novità di contenuti se si tiene conto, anzitutto, che il carattere di perentorietà del termine di impugnativa, espressamente previsto a pena di inammissibilità (60 giorni dalla notificazione dell’atto impugnato), era già ritenuto tale dalla giurisprudenza, fatta comunque salva la sospensione feriale dei termini (dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno) di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, applicabile (per ius receptum) anche al processo tributario».
Sennonché, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, i vari Decreti legge intervenuti hanno previsto un’ipotesi di sospensione straordinaria dei termini processuali.
In particolare, dapprima, l’articolo 83 D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) ha introdotto una sospensione dei termini processuali dal 9 marzo sino al 15 aprile 2020 e, poi, l’articolo 36 D.L. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) ha prorogato il citato termine del 15 aprile all’11 maggio 2020, prevedendo quindi un periodo di sospensione straordinaria dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020.
Ciò significa che, se un determinato termine abbia già iniziato a decorrere prima del 9 marzo, il medesimo è rimasto sospeso nel suddetto periodo di sospensione straordinaria dal 9 marzo all’11 maggio, per poi ricominciare a decorrere. Invece, se tale termine avrebbe dovuto iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione non appena indicato, l’inizio stesso sarà stato differito all’11 maggio (cfr. circolare AdE 6/E/2020).
Fermo restando i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate circa l’ambito di applicazione di tale istituto (cfr. circolare AdE 10/E/2020), in via generale si pone il problema di verificare se la sospensione feriale dei termini sia o meno cumulabile con quella straordinaria da Covid-19.
Al fine di risolvere la vexata quaestio prospettata, è possibile trarre alcuni spunti interpretativi dalla recente ordinanza n. 10252 del 29.05.2020, della Corte di Cassazione, laddove, richiamando il consolidato indirizzo giurisprudenziale, si è affermato che: «Il periodo di sospensione feriale, cadente nella ben più ampia fase di sospensione stabilita dalla norma in esame, resta in essa assorbito, non ravvisandosi alcuna ragione, in assenza di espressa contraria previsione, perché detto periodo debba essere calcolato in aggiunta alla stessa (Cass. 28/06/2007, n. 14898; Cass. 11/03/2010, n. 5924; Cass. 24/07/2014, n. 16876)».
Nella specie, la Suprema Corte, facendo riferimento al condono del 2011 e, più precisamente, alla sospensione straordinaria di quasi un anno (luglio 2011/giugno 2012) prevista dall’articolo 39, comma 12, D.L. 98/2011, ha precisato a chiare lettere di ritenere non cumulabili le due sospensioni in parola nel solo caso in cui la sospensione straordinaria assorba quella feriale.
In verità, negli stessi termini si era già espressa la precedente giurisprudenza di legittimità (cfr., Cassazione, ordinanza n. 19587 del 19.07.2019), la quale – in ordine alla non cumulabilità, con la sospensione feriale dei termini, della sospensione di sei mesi recata dall’articolo 11 D.L. 50/2017 – aveva affermato che: «Questa Corte ha già avuto occasione di affermare, nella analoga fattispecie della sospensione dei termini … stabilita dall’articolo 16 della legge 289/02 …, che il periodo di sospensione feriale dell’anno 2003 … cadente nella ben più ampia fase di sospensione stabilita dalla norma in esame, resta in essa assorbito, non ravvisandosi alcuna ragione, in assenza di espressa previsione, perché detto periodo debba invece essere calcolato in aggiunta alla stessa (Cass. 14898/07; Cass. 5924/10 cfr. in senso conforme Cass. 10741/2014; Cass. 16877/2014; Cass. 16876/2014; Cass. 23576/2012…)».
Dunque, applicando i medesimi principi alla sospensione straordinaria da Covid-19, deve ritenersi che, soltanto nell’ipotesi in cui detto periodo si fosse esteso sino al 31 agosto 2020, non si sarebbe potuto operare il cumulo con la sospensione feriale, dovendosi quindi ritenere per converso che nella specie ciò sia possibile dal momento che la sospensione feriale non resta assorbita da quella straordinaria.
Detto in altri termini, la sospensione straordinaria da Covid-19 opera in un lasso temporale completamente autonomo rispetto alla sospensione feriale dei termini processuali, con la conseguenza che nulla osterebbe, secondo un’interpretazione sistematica, alla cumulabilità delle due sospensioni, che peraltro rispondono a ratio del tutto indipendenti.
Ad ogni buon conto, scendendo ad un livello meramente pratico, si consiglia, a titolo prudenziale, di ritenere detti periodi di sospensione non cumulabili, onde evitare di ritrovarsi dinanzi a spiacevoli sorprese, cui i giudici di merito ci hanno ormai abituati.