21 Dicembre 2019

Sospensione giudiziale della riscossione: calcolo interessi di mora

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

In via generale, la cartella di pagamento è necessaria per la riscossione delle somme iscritte a ruolo dall’ente impositore, oltre ai relativi interessi, aggi e spese di esecuzione.

Essa contiene, dunque, l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine previsto dall’articolo 25, comma 2, D.P.R. 602/1973, ossia entro 60 giorni dalla notifica, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà all’esecuzione forzata.

Al riguardo, occorre distinguere l’ipotesi in cui il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento da quello in cui lo stesso sia effettuato decorso il suddetto termine.

Nel primo caso, il contribuente dovrà provvedere al pagamento di:

  • maggiori tributi dovuti e relative sanzioni;
  • interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
  • aggi di riscossione, nella misura del 3,65% per i carichi sino al 31.12.2015, mentre per quelli successivi, a far data dall’1.1.2016, la percentuale è fissata al 3%;
  • spese di notifica.

Nella seconda ipotesi, invece, ossia decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, il contribuente sarà tenuto a versare, oltre agli importi non appena indicati, anche:

  • aggi di riscossione, nella misura dell’8% per i carichi sino al 31.12.2015, mentre per quelli successivi, a far data dall’1.1.2016, nella misura del 6%;
  • interessi di mora;
  • spese di esecuzione.

Con particolare riguardo agli interessi di mora, l’articolo 30 D.P.R. 602/1973 prevede espressamente che: «Decorso inutilmente il termine previsto dall’articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi».

Cosa succede, però, nell’ipotesi in cui il contribuente abbia ottenuto un provvedimento di sospensione giudiziale della riscossione? Tale vexata quaestio è stata recentemente risolta dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 31786 del 5.12.2019, ove è stato chiarito il momento a partire dal quale si computano gli interessi moratori.

Più in dettaglio, l’Agenzia ricorrente in Cassazione evidenziava che gli interessi di mora non possono essere computati tenendo conto del periodo in cui opera la sospensione giudiziale della riscossione e che gli stessi dovessero essere calcolati dalla data di notifica della cartella, al contrario di quanto statuito dalla competente CTR, secondo cui «gli interessi non sono dovuti per il periodo di sessanta giorni successivi alla notificazione della cartella e posti a disposizione della contribuente per valutare la possibilità di impugnativa».

Ebbene, nella pronuncia in rassegna i giudici di vertice hanno enunciato il seguente principio di diritto: «gli interessi per il ritardato pagamento, costituendo parte del debito del contribuente, non possono essere determinati da uno strumento processuale e provvisorio quale quello della sospensiva», sicché «la sospensione dell’esecutività della cartella esattoriale non rileva ai fini del calcolo degli interessi che comunque decorrono dalla notifica della cartella come disposto dall’articolo 30 d.P.R. n. 602 del 1973 che non è derogato nel caso di sospensione provvisoria dell’esecutività della cartella stessa».

Ed invero, tale interpretazione discende dal fatto che la sospensiva rappresenta uno strumento processuale che, in quanto tale, non incide sul rapporto sostanziale, oltre ad essere uno strumento di natura provvisoria i cui effetti vengono travolti dalla pronuncia definitiva.

In conclusione, la disposizione di cui allarticolo 30 D.P.R. 602/1973 non può essere derogata in caso di pagamento tardivo, ossia effettuato oltre il termine di 60 giorno previsto dal citato articolo, con la conseguenza che l’applicazione degli interessi di mora deve avvenire dalla data di notifica della cartella e fino alla data del pagamento, anche in caso di sospensiva giudiziale.

La Suprema Corte – in accoglimento del ricorso principale proposto da Equitalia S.p.a.  – ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità alla CTR competente in diversa composizione.

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