23 Marzo 2019

Sospensione solo per le liti definibili

di Luigi Ferrajoli
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Con il D.L. 119/2018, convertito dalla L. 136/2018, è stata concessa, ancora una volta, al contribuente la facoltà di definire in via agevolata i processi verbali di constatazione, gli atti impositivi ed i carichi pendenti, nonché di chiudere i contenziosi tributari con il pagamento delle sole imposte o anche con imposte ridotte.

In particolare, l’articolo 6 del predetto decreto, rubricato “Definizione agevolata delle controversie tributarie”, prevede che possano essere definite “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio”.

Per accedere a questa nuova definizione agevolata è necessario che il ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e che, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia ancora concluso con una pronuncia definitiva.

L’adesione alla definizione agevolata si effettua presentando, per via telematica, una domanda per ciascuna controversia entro il 31 maggio 2019; entro tale data deve essere effettuato anche il pagamento delle somme dovute o della prima rata mediante modello F24.

I giudizi che possono essere oggetto di definizione agevolata possono proseguire a meno che il contribuente non proponga espressa istanza di sospensione.

Al riguardo, l’articolo 6, comma 11, D.L. 119/2018 prevede che “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020”.

La misura deflattiva del contenzioso tributario ha avuto un buon successo e diversi contribuenti vi hanno aderito, chiedendo contestualmente la sospensione del giudizio; tuttavia, sono sorte alcune problematiche in relazione alle richieste di sospensione formulate in relazione a contenziosi non definibili, in quanto ad esempio aventi ad oggetto atti della riscossione, quali le cartelle di pagamento.

Di tale questione si è recentemente occupata la Corte di Cassazione, che, con la sentenza n. 7099 del 13.03.2019, ha rigettato l’istanza di sospensione formulata ex articolo 6 D.L. 119/2018 rilevando che “Tale norma, al comma 10, rimasto invariato in sede di conversione nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, prevede la possibilità per il contribuente di chiedere la sospensione del processo sino al 10 giugno 2019 facendone apposita richiesta al giudice e dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni dello stesso articolo.

Il primo comma dell’articolo prevede testualmente che possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.

Nel caso in esame, l’oggetto della controversia è l’impugnazione di una cartella di pagamento, emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 36 bis, a seguito di omesso o carente versamento dell’Irpef e impugnata solo per vizi propri (per come risulta pacificamente dalla sentenza impugnata). Tale cartella, peraltro non impugnata nel merito della pretesa erariale, non può ritenersi atto impositivo derivando, per quanto attiene ai versamenti, da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro puramente formale dell’omissione, senza alcuna autonomia e discrezionalità da parte dell’Amministrazione (cfr. tra le altre Cass. n. 28064 del 02/11/2018).

Ne deriva che la controversia non rientra tra quelle passibili di definizione agevolata ai sensi della normativa citata con conseguente rigetto dell’istanza di sospensione”.

Con la sentenza n. 3604 del 07.02.2019 la Suprema Corte ha respinto, con analoga motivazione, l’istanza di sospensione proposta da un contribuente in un giudizio instaurato a seguito del rigetto, da parte dell’Ufficio, della istanza con cui il medesimo contribuente aveva chiesto che, in via di autotutela, l’amministrazione revocasse l’avvio della procedura esecutiva da parte del concessionario della riscossione per il recupero dell’intero debito iscritto.

Qualora, quindi, si intenda depositare istanza di sospensione del giudizio occorre verificare che l’atto rientri tra quelli definibili ex articolo 6, comma 1, D.L. 119/2018.

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