Sostituibile il bene confiscato con una somma di danaro
di Andrea TessariGiovanni MaccagnaniCon le ultime modifiche normative introdotte nel processo penale tributario – da ultimo il D.Lgs. 75/2020 – il giudice penale nel caso di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti ex articolo 444 c.p.c., in base al disposto di cui all’articolo 12-bis D.Lgs. 74/2000, deve ordinare la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato; così, vale anche quindi, nell’ipotesi di cui all’articolo 10-bis D.Lgs. 74/2000 (omesso versamento di ritenute dovute e certificate).
Nel caso del quale ci si occupa, l’imputato del reato di cui all’articolo 10-bis D.Lgs. 74/2000, accedeva al rito alternativo dell’applicazione pena su richiesta ex articolo 444 c.p.p..
Il Tribunale di Verona, nell’ambito della conseguente sentenza di applicazione pena, ordinava, altresì, ex articolo 12-bis D.Lgs. 74/2000 in prima battuta la confisca della somma dovuta ovunque rinvenuta nella disponibilità dell’imputato (qualificata dal giudice dell’esecuzione confisca diretta, alla luce della fungibilità del danaro e seguendo il condivisibile orientamento più volte espresso dalle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 42415/2021) o, in seconda battuta, in caso detta somma non fosse stata rinvenuta, la confisca di beni diversi dal denaro dei quali l’imputato ne avesse avuto la disponibilità fino a concorrenza del valore complessivo del quantum oggetto della confisca.
In esecuzione della predetta sentenza, divenuta irrevocabile, la Guardia di Finanza, su delega del pubblico ministero, procedeva alla confisca per equivalente di un immobile di proprietà del condannato, mediante trascrizione nei registri immobiliari, della medesima, fino a concorrenza della somma dovuta all’Erario di Stato.
Il difensore del condannato presentava, quindi, istanza, previa sospensione della procedura esecutiva, di poter sostituire la confisca dell’immobile con il versamento di una somma di danaro comprensiva di interessi e spese di esecuzione vantata dall’Erario dello Stato nelle modalità e termini che lo stesso Giudice dell’esecuzione avrebbe indicato.
Ricevuto parere favorevole dal Pubblico Ministero, il Giudice dell’Esecuzione con ordinanza pubblicata in data 25 ottobre 2022 accoglieva l’istanza di sostituzione argomentando che l’istanza difensiva non era volta a modificare la statuizione oggetto della sentenza irrevocabile, ma al contrario mirava a sottoporre a confisca la somma di danaro di cui alla medesima sentenza dando modo così allo Stato di conseguire esattamente il bene per il quale era stata disposta la confisca.
Motivava, altresì, che l’istanza non fosse preclusa non essendo ancora state attivate le procedure di vendita e che non erano applicabili alla fattispecie gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità che affermano l’impedimento per il giudice dell’esecuzione di disporre la sostituzione del bene confiscato con una somma di danaro corrispondente al valore del bene medesimo, in quanto relative al caso in cui, oggetto della pronuncia di confisca, sia proprio il bene confiscato e di cui se ne chiede la sostituzione.
Parimenti inapplicabili alla fattispecie, per il giudice dell’esecuzione, sono anche altri orientamenti della giurisprudenza di legittimità che gli impediscono la sostituzione della confisca di danaro che costituisce il profitto del reato, con beni mobili o immobili di identico valore comportando tale sostituzione una permuta di un bene di immediata escussione con un diritto di proprietà non immediatamente convertibile, evidenziando come nell’ipotesi in esame si verta invece proprio nel caso opposto.
Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto, inoltre, non solo ammissibile, ma anche meritevole di accoglimento l’istanza di sostituzione in quanto – sostiene lo stesso magistrato – la confisca diretta, al contrario di quella per equivalente, non ha natura afflittiva, ma ripristinatoria, risultandone così privilegiata l’applicazione rispetto a quella per equivalente attuabile, invece, quando non sia possibile operare quella diretta.
Da ultimo, evidenziava il giudice dell’esecuzione, che l’accoglimento dell’istanza consente allo stato di conseguire la somma liquida evitando di dover dar luogo alla procedura di vendita scansando così gli oneri e le incertezze fisiologiche delle tempistiche e della procedura di vendita medesima.
Sul piano operativo il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Verona, in accoglimento dell’istanza di sostituzione della confisca di immobile, disponeva, visto l’articolo 12-bis D.Lgs 74/2000, l’articolo 676 c.p.p. e l’articolo 666 c.p.p., la sostituzione del bene oggetto di confisca con quella della confisca della somma dovuta all’erario al verificarsi di alcune precise condizioni quali:
- apertura a cura dell’interessato di c/c bancario o postale a sé intestato e versamento nel medesimo della somma dovuta entro il termine di mesi quattro dalla notifica dell’ordinanza;
- comunicazione da parte dell’interessato al pubblico ministero e al giudice dell’esecuzione delle coordinate del suindicato c/c nel termine di mesi quattro dalla notificazione dell’ordinanza de qua affinché il saldo possa essere sottoposto a confisca;
- esecuzione da parte del pubblico ministero della confisca della predetta somma in attuazione dell’ordine di cui alla correlata sentenza del Tribunale di Verona e in sostituzione della confisca eseguita sull’immobile dell’istanza di sostituzione.
Il Giudice dell’esecuzione disponeva, altresì, una volta verificate le predette condizioni e soltanto a seguito di espresso provvedimento del giudice dell’esecuzione da pronunciarsi, la cancellazione, ad opera del Conservatore, della confisca trascritta in relazione all’immobile de quo, sospendendo nelle more la procedura di vendita dell’immobile medesimo fino all’esito dello stesso procedimento di esecuzione.