Sostituti di imposta: le varie possibilità per il modello 730-4
di Maria Paola CattaniLa Risoluzione n. 33/E dell’Agenzia, pubblicata ieri, fornisce alcuni chiarimenti sulla comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili dei 730, il famoso 730-4, alla luce delle diverse scadenze entro cui era possibile comunicare all’Agenzia la sede telematica dove ricevere i dati dei sostituiti. Difatti, oltre al termine ordinario del 9 marzo di quest’anno, è possibile che i sostituti abbiano inviato altre Comunicazioni Uniche entro il 12 marzo, termine concesso per la correzione di eventuali errori, così come è possibile che in taluni casi l’invio sia avvenuto tardivamente oltre il 12 marzo. A seconda delle differenti date di invio, i dati tenuti in considerazione dall’Agenzia sono diversi, così come diverse sono le modalità di comunicazione di eventuali variazioni. Vediamo come.
Come noto, per effettuare operazioni di conguaglio, i sostituti di imposta hanno l’obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei soggetti sostituiti. Tale ricezione avviene tramite i servizi telematici dell’Agenzia, che li invia alla sede telematica indicata dallo stesso sostituto di imposta (e che può essere propria o di un intermediario, solitamente il consulente del lavoro).
Con le modifiche normative apportate dal decreto semplificazioni, è stato previsto che i sostituti di imposta indichino la scelta della sede telematica unitamente all’invio delle Certificazioni Uniche relative ai redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e ai redditi diversi, quindi entro la medesima scadenza del 7 marzo di ogni anno (quest’anno il 9 marzo). Proprio a tale scopo, è stato inserito un apposito campo nella Certificazione, il quadro CT, da compilare a cura di quei sostituti che, pur trasmettendo almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente, dal 2011 non avessero presentato la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (il modello CSO).
Poiché tali sostituti sono tenuti a compilare il quadro CT per ogni eventuale fornitura effettuata e poiché è possibile che, per correggere errori od omissioni, alcune comunicazioni fossero trasmesse entro cinque giorni dalla scadenza originaria del 7 marzo e, quindi, entro il 12 marzo, l’Agenzia tiene a precisare che eventuali “comunicazioni trasmesse successivamente alla data del 12 marzo non sono prese in considerazione ai fini della dichiarazione precompilata e che, analogamente, i dati contenuti nel quadro CT non sono acquisiti ai fini della messa a disposizione dei risultati contabili dei dipendenti”.
Pertanto, per i sostituti d’imposta che hanno effettuato più invii del quadro CT sono presi in considerazione i dati contenuti nell’ultimo invio effettuato entro il 12 marzo.
Viene quindi spiegato come variare la sede già comunicata o come comunicare quella corretta, non trasmessa tempestivamente: sarà necessario avvalersi del “vecchio” modello CSO, approvato ancora nel 2013. Il medesimo modello deve essere utilizzato per comunicare l’eventuale variazione di sede Entratel, l’indicazione dell’intermediario o la variazione dell’intermediario già comunicato.
Il modello deve riportare:
- il numero di protocollo dell’ultimo modello 770 Semplificato presentato;
- il numero di protocollo che è stato attribuito alla comunicazione trasmessa dal sostituto d’imposta, e regolarmente acquisita, che si intende variare, in caso di comunicazione di variazione dei dati già trasmessi.
Questi numeri di protocollo possono essere reperiti dal sostituto in tre maniere:
- dalle ricevute di trasmissione;
- dal cassetto fiscale del sostituto;
- chiedendole all’Agenzia delle Entrate, mediante richiesta sottoscritta dal sostituto d’imposta persona fisica o dal rappresentante legale (e relativo documento di identità, con annesse deleghe eventuali).
La Risoluzione riporta anche una precisazione tecnica di compilazione: per variare le informazioni contenute nel quadro CT dell’ultimo file di Comunicazione Unica inviato entro il 12 marzo, il numero di protocollo telematico da sostituire, di 17 cifre, deve essere integrato dal numero convenzionale “999999”, necessario a completare il campo.
Viene anche precisato che dal 23 marzo è stato riaperto il canale per la trasmissione, che era stato “chiuso” alla trasmissione dei modelli CSO dallo scorso 4 febbraio 2015 fino al 22 marzo 2015, per consentire la ricezione del flusso dei file contenenti le Certificazioni Uniche.
Vengono quindi specificate due nuove scadenze:
- i sostituti che non hanno proprio comunicato la sede cui inviare i risultati contabili, sono tenuti a trasmettere il modello CSO entro il 15 aprile 2015;
- i sostituti che intendono variare dati già trasmessi, invece, sono tenuti ad inviare il modello entro il 25 maggio 2015.