Sotto la lente l’Iva ridotta per le banche dati elettroniche
di Marco PeiroloL’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 69, pubblicata il 1° marzo 2019, ha chiarito che, nonostante le novità introdotte dalla Direttiva 2018/1713/UE, l’aliquota Iva ridotta del 4% di cui al n. 18) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. 633/1972 non è applicabile ai prodotti editoriali digitali privi di codice ISBN e ISSN.
La Direttiva 2018/1713/UE, nel modificare la Direttiva 2006/112/CE, ha dettato nuove disposizioni in materia di aliquote Iva applicabili a libri, giornali e periodici, confermando la previsione in base alla quale le aliquote ridotte non si applicano ai servizi forniti per via elettronica, con l’eccezione di quelli rientranti nel punto 6) dell’Allegato III alla Direttiva 2006/112/CE, che richiama la “fornitura di libri, giornali e periodici, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche forniti su supporti fisici o per via elettronica o in entrambi i formati (compresi gli opuscoli, i volantini e gli stampati analoghi, gli album, gli album da disegno o da colorare per bambini, la musica stampata o manoscritta, le mappe e le carte idrografiche o altri tipi di carte), escluse le pubblicazioni interamente o essenzialmente destinate alla pubblicità ed escluse le pubblicazioni consistenti interamente o essenzialmente in contenuto video o audio musicale”.
In sostanza, in base alle disposizioni recate dalla citata Direttiva 2018/1713/UE, gli Stati membri che, al 1° gennaio 2017 (data di entrata in vigore della Direttiva Iva), applicavano l’aliquota Iva ridotta alla fornitura di libri, giornali e periodici su supporto fisico possono riservare lo stesso trattamento anche alla fornitura degli stessi beni per via elettronica, in conformità con quanto stabilito dal punto 6) dell’Allegato III alla Direttiva 2006/112/CE.
Nella normativa italiana, il n. 18) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. 633/1972 prevede l’applicazione dell’aliquota Iva del 4% per la commercializzazione di “giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica”.
Prima delle modifiche introdotte dalla Direttiva 2018/1713/UE, il legislatore nazionale aveva già previsto l’aliquota ridotta per l’editoria digitale.
In un primo tempo, con la L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) è stato stabilito che nella nozione di libri rientrano tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica, includendo quindi in tale nozione non solo i libri in formato cartaceo, ma anche quelli realizzati su CD o CD Rom, nonché i libri in formato digitale, fruibili tramite internet.
Dopodiché, con la L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), l’aliquota Iva del 4%, già prevista per i libri realizzati su qualsiasi supporto fisico o in formato digitale, è stata estesa anche ai giornali, ai notiziari quotidiani, ai dispacci delle agenzie di stampa e ai periodici, sia se forniti su CD, CD-Rom o altro analogo supporto fisico, sia se forniti in formato digitale, purché identificati con codice ISSN.
Come chiarito dalla circolare 20/E/2016, “il codice ISBN o ISSN è condizione necessaria ma non sufficiente. Occorre, infatti, che il prodotto editoriale abbia le caratteristiche distintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici”, le cui caratteristiche sono indicate nelle circolari 23/E/2014 e 328/E/1997.
Nel caso oggetto della risposta all’interpello n. 69/2019, le banche dati elettroniche considerate non beneficiano dell’aliquota ridotta non solo perché prive dei codici ISBN e ISSN, ma anche perché i contenuti digitalizzati messi a disposizione degli utenti non hanno le caratteristiche richieste ai fini dell’agevolazione.
Nella fattispecie, si tratta di banche dati contenenti guide pratiche, guide normative, guide lavoratori migranti, quesiti e risposte, scadenziario degli adempimenti, codici normativi vigenti, legislazione vigente, prassi, giurisprudenza, archivio CCNL, contratti integrativi, testi unici, schede CCNL, accordi interconfederali, scadenze contrattazione collettiva. Si tratta, cioè, di prodotti che non soddisfano il requisito individuato dalla risoluzione AdE 120/E/2017, vale a dire “consentire all’abbonato di acquisire il contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni aventi le caratteristiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici (…)”.
In altri termini, l’aliquota Iva del 4% è applicabile anche al contratto di abbonamento ad una banca dati “on line” alla condizione, specificata dal citato documento di prassi, che la ragione economica della conclusione del contratto di abbonamento sia quella sopra specificata, ovverosia “di consentire all’abbonato di acquisire il contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni aventi le caratteristiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, muniti di codice ISBN o ISSN”.