5 Giugno 2023

Sottoscrizione della sentenza “prima” o “dopo” la menzione dell’impedimento?

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

All’esito del processo tributario, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l’esposizione del relatore, il collegio giudicante, in segreto nella camera di consiglio, decide la controversia pronunciando “sentenza”.

In via generale il procedimento di redazione della sentenza, secondo quanto previsto dall’articolo 119 disp. att. c.p.c., contempla i seguenti adempimenti: il relatore redige la minuta della sentenza, consegnandola al presidente di sezione; il presidente di sezione, unitamente al relatore, sottoscrive la minuta, consegnandola al segretario; il segretario scrive il testo originale della sentenza; infine, il presidente di sezione e il relatore, verificata la corrispondenza dell’originale della sentenza alla minuta consegnata al segretario, sottoscrivono la sentenza e la fanno sottoscrivere all’altro giudice.

Con specifico riferimento al processo tributario, poi, occorre sottolineare che il legislatore, all’articolo 36 D.Lgs. 546/1992, ha stabilito che la sentenza debba contenere, tra gli altri elementi, anche la sottoscrizione del presidente di sezione e del giudice estensore.

L’inosservanza di quanto disposto nel citato articolo 36 può determinare, a seconda dei casi, la nullità della sentenza o la sua emendabilità tramite il procedimento di correzione delle sentenze ex articolo 287 c.p.c..

Sotto un profilo pratico, è opportuno soffermarsi sull’ipotesi in cui sussista un qualche impedimento da parte del presidente di sezione alla sottoscrizione della sentenza. Più precisamente, occorre domandarsi a chi spetti la sottoscrizione della sentenza in sua vece e, soprattutto, quali formalità debbano essere rispettate affinché la sentenza possa considerarsi valida.

Innanzitutto occorre rilevare che ai sensi dell’articolo 132, comma 3, cod. proc. civ., disposizione applicabile al rito tributario in virtù del richiamo contenuto nell’articolo 1, comma 2, D.lgs. 546/1992, se il presidente di sezione è impossibilitato a sottoscrivere la sentenza per morte o per altro impedimento, la sentenza deve essere sottoscritta dal componente più anziano del collegio.

Quanto alle formalità, poi, la medesima disposizione precisa che tale impedimento deve risultare menzionato “prima” della sottoscrizione. Ciò significa che la sentenza è valida se la sottoscrizione della stessa da parte del componente più anziano del collegio è preceduta dalla menzione dell’impedimento del presidente di sezione.

Viceversa, qualora la mancata sottoscrizione della sentenza da parte del presidente di sezione, derivante da impedimento, non risulti dalla espressa menzione dell’impedimento stesso, posta “prima” della sottoscrizione del componente più anziano del collegio, così come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in molteplici occasioni anche risalenti nel tempo (cfr., Cass. n. 872/1962; Cass. n. 1892/1965; Cass. n. 622/1966; Cass. n. 2242/1967; Cass. n. 2696/1968; Cass. n. 911/1973; Cass. 9723/1991; Cass. n. 4559/1993; Cass. n. 8742/1998), la sentenza deve considerarsi viziata da nullità assoluta.

Detto in altri termini, la menzione dell’impedimento del presidente di sezione, posta “dopo” la sottoscrizione del componente più anziano del collegio, deve considerarsi invalida, con conseguente nullità assoluta della decisione.

Tale prescrizione risponde evidentemente alla necessità di garantire l’accertamento dell’esistenza del motivo per il quale il presidente di sezione non ha potuto sottoscrivere la sentenza, accertamento che è affidato dalla legge esclusivamente agli altri componenti del collegio giudicante.

Va tuttavia precisato che non sempre la menzione dell’impedimento “dopo” la sottoscrizione del componente più anziano del collegio, comporta la invalidità della sentenza.

In un recente caso sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione (cfr., Corte di Cassazione, sentenza n. 14030 del 22.05.2023), infatti, i Giudici di vertice hanno osservato che: «l’attestazione dell’impedimento del Presidente … a sottoscrivere la sentenza risulta apposta dopo la sottoscrizione del giudice anziano … ed è a sua volta priva di alcuna sottoscrizione, il che determina la nullità della sentenza».

Ne deriva che, sebbene il citato articolo 132, comma 3, stabilisca che la menzione dell’impedimento debba precedere la sottoscrizione del componente più anziano del collegio, è comunque ammissibile che quest’ultima sia posta “prima” della suddetta attestazione, sempreché tale menzione sia a sua volta seguita da un’ulteriore sottoscrizione dei giudici.

In definitiva, quindi, per il difensore tributario è importante studiare con attenzione la sentenza emessa dal collegio giudicante, al fine di verificare che questa soddisfi anche tutti i requisiti formali previsti dalla legge, facendo eventualmente valere i vizi riscontrati (quale, ad esempio, il vizio di mancata sottoscrizione del presidente di sezione), anche in considerazione della singola controversia e delle ragioni che animano il contribuente.