Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte con responsabilità diretta per i debiti della società
di Gioacchino De PasqualeLa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30723 depositata ieri, il 4 novembre, ha affermato il principio in base al quale non si configura il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (ex articolo 11 D.Lgs. 74/2000) nel caso in cui il socio/amministratore della S.r.l. con un ingente debito Iva ceda “simulatamente” alla madre un immobile detenuto a titolo personale al fine di sottrarsi al pagamento dell’Iva dovuta dalla società.
Si premette che l’articolo 11 D.Lgs. 74/2000, all’epoca vigente disponeva che “È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva”.





