3 Ottobre 2017

Sovraindebitamento, cresce l’interesse: 123 OCC e 4.500 gestori

di Massimo Conigliaro
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L’economia in tempi difficili porta alla crescita dell’interesse verso gli strumenti di risoluzione della crisi. È così che la legge sul sovraindebitamento è sempre più conosciuta da imprese, consumatori e professionisti. Si tratta della legge che troverete spesso citata come legge Centaro, dal nome del senatore (un magistrato) unico firmatario della stessa, ma forse più nota ai non addetti ai lavori come leggesalva suicidi”, sottolineando l’importante impatto sociale di una norma che, offrendo una via d’uscita, consente ad una platea davvero ampia di soggetti di ottenere l’esdebitazione. Ovverosia la possibilità di pagare in misura ridotta, sulla base delle possibilità reddituali o patrimoniali residue ed a determinate condizioni che vedremo, i propri debiti ed ottenere quel fresh start  che nelle intenzioni del legislatore – ma direi anche in pratica – consente di evitare di ricorrere alle forme di credito alternative (l’usura) oppure di intestare a terzi (familiari o amici che siano) le nuove attività da intraprendere, non potendolo fare personalmente perché gravati di debiti verso banche, erario o terzi.

La platea dei destinatari è davvero ampia

Alle imprese non fallibili ed ai lavoratori autonomi si aggiungono i milioni di consumatori che quotidianamente accedono ai vari strumenti di credito al consumo e poi, per una ragione o per un’altra, non riescono a pagarne le rate: ciascuno di essi può essere accompagnato in un percorso di composizione della crisi con l’ausilio di un gestore della crisi, in parte dilazionando ed in parte falcidiando le somme dovute a vario titolo a fornitori, banche, erario, enti previdenziali.

 

Il crescente interesse

Da un’analisi dei dati reperibili sul sito del Ministero della Giustizia aggiornati al 4 settembre scorso, emerge che sono stati formalmente costituiti 123 OCC (Organismi di Composizione della Crisi); inoltre 4.482 professionisti, avendone i requisiti di legge, sono stati iscritti nel registro dei gestori della crisi.

Tra gli Organismi di Composizione della Crisi, la categoria dei commercialisti è quella che continua a mostrarsi più attiva con 59 OCC costituiti, seguita dalle Camere di Commercio che ad oggi sono 24 e dagli avvocati con 21. Ancora tiepido l’interesse dei Comuni (soltanto 11). Vi sono inoltre 6 Organismi misti, costituiti oltre che da dottori commercialisti e avvocati anche da notai (come a Varese e Firenze). Completano il quadro 2 organismi costituiti dal segretariato sociale.

È utile ricordare che nelle procedure di sovraindebitamento il debitore deve essere assistito da un organismo di composizione delle crisi, disciplinato dall’articolo 15 della L. 3/2012. Il decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 2014 ha istituito il registro in cui gli organismi devono iscriversi e disciplinato i requisiti e le modalità per l’iscrizione, la formazione e la gestione dell’elenco degli iscritti e la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono ad una delle procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento.

L’articolo 15 della Legge 3/2012 prevede che tali organismi possono essere costituiti dagli enti pubblici che diano adeguate garanzie di indipendenza e di professionalità. Non è pertanto possibile – come avvenuto nel caso della mediazione civile delle controversie – che l’organismo sia costituito da soggetti privati.

Il legislatore, tuttavia, non è stato molto accorto nell’attribuzione dei nomi ai diversi attori della procedura. Per OCC si intende, infatti, sia il professionista nominato dal Tribunale per fornire l’ausilio previsto dalla legge al debitore sia l’articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal regolamento che è destinata all’erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento.

In pratica, nel caso in cui non sia presente in una circoscrizione di tribunale un ente pubblico con funzioni di OCC, le stesse saranno attribuite ad un professionista (di solito un commercialista) nominato dal Tribunale. In altri casi per OCC si intende l’articolazione dell’ente pubblico, già delineata.

Per referente si intende, invece, la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal regolamento dell’organismo, indirizza e coordina l’attività dell’organismo e conferisce gli incarichi ai “gestori della crisi”: tali sono le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore.

Gli organismi costituiti dalle Camere di Commercio, dagli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei notai ed il Segretariato sociale di cui all’articolo 22, comma 4°, lettera a), della Legge 328/2000 sono iscritti di diritto al registro degli OCC, previa presentazione di una domanda.

Unitamente a tale domanda (e successivamente per le integrazioni) gli enti pubblici che costituiscono l’OCC devono presentare al Ministero della Giustizia l’elenco dei gestori della crisi del proprio organismo.

Possono essere iscritti nel registro dei gestori della crisi le persone fisiche che hanno i seguenti requisiti:

  • laurea magistrale in materie economiche o giuridiche;
  • specifica formazione acquisita tramite un corso di specializzazione universitaria (o, comunque, organizzati dalle camere di commercio o dal segretariato generale o dagli ordini in collaborazione con le università) di durata non inferiore a 200 ore in materia di crisi dell’impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore;
  • tirocinio non inferiore a 6 mesi.

In seguito alla sentenza del TAR del Lazio n. 12457/2015, su ricorso proposto dal CNDCEC, possono essere iscritti nel registro dei gestori della crisi anche i ragionieri sprovvisti di titolo di laurea iscritti alla Sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Il sovraindebitamento, in considerazione del crescente interesse, anche dal punto di vista professionale per le opportunità di consulenza che offre ai singoli commercialisti, costituisce il tema della parte di approfondimento della prima giornata del Master Breve 2017-2018.

Dottryna