Sovraindebitamento: il fideiussore può essere considerato “consumatore”
di Massimo ConigliaroIl Tribunale di Padova apre al fideiussore-consumatore. Si tratta di un arresto importante (sentenza 27 giugno 2018) reso nell’ambito di un giudizio civile, che può essere utilmente applicato anche in tema di sovraindebitamento.
Nel caso di specie, un istituto di credito ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore principale e dei garanti.
Nel costituirsi in giudizio la parte opponente ha eccepito l’incompetenza territoriale del tribunale per avere residenza in territorio ricadente sotto la competenza territoriale del Tribunale di Rovigo, invocando l’applicazione del foro del consumatore in forza del principio di diritto espresso dalla Corte di Giustizia Europea con le decisioni nn. 74 e 534 del 2015; la giurisprudenza comunitaria infatti ha riconosciuto la prevalenza del foro del consumatore anche per il caso in cui soggetti privi di collegamento patrimoniale con la società abbiano rilasciato una garanzia per la medesima.
La banca, parte opposta, nel costituirsi in giudizio ha valorizzato il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione (Ordinanza n. 24846 del 05.12.2016) secondo cui, in presenza di un contratto autonomo di garanzia, è all’obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore ai fini dell’applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore anche in punto di competenza, in quanto, pure in tale evenienza, come nel contratto di fideiussione, l’obbligazione del garante è funzionale rispetto a quella garantita.
Il Tribunale di Padova, nello stralciare le posizioni dei garanti al fine di definire un giudizio autonomo, ha dato loro ragione.
È stato preliminarmente osservato che anche sotto il profilo della gerarchia delle fonti e di supremazia del diritto comunitario rispetto a quello nazionale, i principi affermati, già nel 2015, dalla Corte di Giustizia Europea appaiono travolgere anche il dictum espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Ordinanza n. 24846/2016) poiché appare inidonea una sentenza del giudice del singolo stato membro a superare un principio di portata generale affermato dalla Corte di Giustizia che, pur in un sistema di civil law, qual è quello interno e comunitario, vede attribuire alle decisioni della Corte di Giustizia una forza cogente più simile a quanto accade nei sistemi a common law.
Il caso all’esame della Corte di Giustizia nella causa 534/2015 è stato infatti risolto confermando l’orientamento espresso nell’ordinanza della Corte di Giustizia del 19 novembre 2015, la quale si è pronunciata anch’essa sul tema dell’applicabilità alla fideiussione delle leggi sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori.
La Corte ha chiarito come sia del tutto irrilevante l’oggetto del contratto ai fini dell’applicabilità della tutela del consumatore al garante-fideiussore, negando che la nozione di “consumatore” o di “professionista” potesse essere assegnata soltanto sulla base del rapporto di accessorietà con il contratto “garantito”.
Tale criterio corrisponde all’idea sulla quale si basa il sistema di tutela istituito dalla Direttiva UE 93/2013, ossia che il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il livello di informazione.
Tale situazione di inferiorità può ben rintracciarsi anche nell’ipotesi di un contratto di garanzia, stipulato tra una banca ed alcuni garanti-persone fisiche.
Ciò che rileva è l’accertamento, nel merito, della qualità in cui i fideiussori hanno agito stipulando la garanzia personale.
In altri termini, la Corte di Giustizia europea ha precisato che la nozione di consumatore, ai sensi dell’articolo 2, lett. b), Direttiva UE 93/2013, ha un carattere oggettivo.
Essa va determinata alla luce di un criterio funzionale consistente nel valutare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell’ambito di attività estranee alla professione.
Nel costituirsi in giudizio la banca non ha dedotto o dimostrato che le due garanti avessero un interesse economico specifico al rilascio della fideiussione omettendo di contestare la circostanza, evidenziata dalle attrici, di non essere mai state socie della società per cui avevano prestato la garanzia, evidentemente, solo in forza di un rapporto parentale o affettivo con i soci della stessa.
In ogni caso, la banca non ha fornito una prova di quale fosse il collegamento che potesse ritenere superata la natura di consumatore delle due garanti così che si è ritenuto necessario dare atto che le stesse risiedono in un comune (Masi) che, pur essendo nella provincia amministrativa di Padova, rientra nel territorio di competenza del Tribunale di Rovigo.
Alla luce di ciò è stata affermata la competenza territoriale del Tribunale di Rovigo quale foro del consumatore ed il decreto ingiuntivo è stato revocato.
Questo importante principio comunitario, ribadito a chiare lettere dal Tribunale di Padova, può riverberare effetti importanti in tema di sovraindebitamento.
Ad oggi, dopo il ben noto arresto della Cassazione, sentenza n. 1869/2016, i giudici di merito si sono pronunciati in modo non sempre univoco.
Alcuni Tribunali hanno negato la possibilità di accedere al piano del consumatore a soggetti che hanno prestato fideiussione in favore di imprenditori, facendo prevalere la natura del soggetto garantito piuttosto che quella di consumatore di colui che ha sottoscritto il contratto di fideiussione.
In altri casi i giudici hanno posto delle condizioni, facendo rientrare nel novero dei consumatori i debitori che avevano garantito obbligazioni di imprenditori a condizione che la prestazione di tale fideiussione non fosse caratterizzata da indici di futuro insuccesso così certi da escludere il presupposto della meritevolezza richiesto per l’accesso del garante alla procedura di composizione della crisi (Tribunale di Rovigo, decreto 13 dicembre 2016); ovvero nel caso in cui la crisi da sovraindebitamento era stata originata dalla scelta di prestare fideiussione ad un mutuo contratto dal coniuge per importi sproporzionati alle proprie sostanze (Tribunale di Torre Annunziata, decreto del 12.12.2016).
Di converso, c’è chi ha ritenuto che l’accumulo da parte del sovraindebitato di debiti volti a ripianare l’attività imprenditoriale del coniuge non vale a configurare in capo a questi la qualifica di imprenditore non essendovi riflessi diretti su un’attività imprenditoriale propria, per cui il sovraindebitato è consumatore ai sensi dell’articolo 6 L. 3/2012 (Tribunale di Reggio Emilia, decreto 19 novembre 2016).
Adesso il Tribunale di Padova offre un altro elemento convergente verso la qualità di consumatore in capo al garante; circostanza che apre le agevolazioni della L. 3/2012 in tema di sovraindebitamento ad una ulteriore (ampia) platea di debitori.
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