Al sovraindebitato dilazioni fino a 30 anni e prima casa salva
di Massimo ConigliaroÈ risaputo che i debiti allungano la vita, ma non tutti pensavano potessero farlo anche di 30 anni.
In tema di sovraindebitamento, la possibile durata dei piani del consumatore o degli accordi di ristrutturazione costituisce un elemento dirimente per ottenere il provvedimento di omologazione da parte del Giudice. Le prassi dei Tribunali non sono oggi sempre uniformi, ma l’orientamento è quello di concedere dilazioni significative, solitamente ancorate all’età del debitore e, dunque, parametrate alla durata media della vita.
In alcuni recenti decreti del Tribunale di Catania, sesta sezione civile (giudice la dott.ssa Laura Messina decreti del 27.4.2016, 17.5.2016, 24.5.2016, 12.7.2016, 15.9.2016), sono state concesse dilazioni anche di 240, 300 ed addirittura 360 rate. Sì, avete letto bene, 20, 25 o 30 anni: tempi davvero ragguardevoli.
Nel piano del consumatore omologato con decreto del 17 maggio 2016 (RG 1671/2015), due coniugi hanno ottenuto la seguente dilazione di pagamento:
- 120 rate da € 11,55 in favore di Unicredit per il saldo negativo di un conto corrente;
- 240 rate da € 21,71 in favore di Prestitempo;
- 360 rate (gravate di interessi al 2,22%) di € 376,38 ciascuna per onorare il pagamento delle somme dovute ad UniCredit a fronte di un mutuo.
Occorre evidenziare che i parametri per le dilazioni, basati su fattori empirici, sono stati spesso ricondotti a quelli previsti per le somme iscritte a ruolo, ritenendo plausibili rateazioni sino a 72 ovvero 120 rate come avviene ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 602/1973 per la riscossione delle imposte erariali. Un altro elemento preso in considerazione è stato l’età del debitore, rapportata alla vita media degli uomini (79,3) o delle donne (84,6), così da concedere dilazioni che non vadano oltre l’aspettativa di vita dell’interessato.
Non sfuggirà l’importanza delle considerazioni fatte: l’approvazione di un accordo di ristrutturazione da parte dei creditori ovvero di un piano del consumatore da parte del Tribunale tengono conto della percentuale di soddisfazione dei debiti (che chiaramente è legata alla durata della rateazione) e dei tempi di pagamento delle obbligazioni residue, quantunque falcidiate. Avere un orizzonte temporale che può arrivare sino a 30 anni non è banale.
Nei citati decreti del Tribunale di Catania vi è un altro aspetto rilevante da segnalare.
I debitori risultavano, infatti, avario titolo, proprietari di immobili che non sono stati inseriti nel piano del consumatore tra i beni da mettere a disposizione dei creditori, ritenendo di salvaguardare le esigenze abitative degli interessati e perseguendo, così, quel fine sociale cui la L. 3/2012 tende. Invero, la stagnazione del mercato immobiliare, le difficoltà di conseguire prezzi di vendita congrui in tempi accettabili e, non ultima, la considerazione che le risorse dei debitori sarebbero state penalizzate dall’esigenza di affittare un’abitazione con evidente decremento di quelle disponibili per i creditori, hanno indotto il giudice a ritenere non utilmente praticabile l’alternativa liquidatoria.
Nel caso affrontato con il decreto 17.5.2016 dal Tribunale di Catania, due coniugi risultavano proprietari, ciascuno in ragione del 50%, di un appartamento ed un garage del valore complessivo di € 108.816,00 nonché delle quote di 1/3 e 1/6 di quattro appartamenti e due terreni del valore complessivo di € 77 mila euro. Orbene, con riferimento a tali beni, il Giudice ha ritenuto che “l’alternativa liquidatoria non appare praticabile, considerata l’attuale situazione del mercato immobiliare ed in quanto il presumibile valore di realizzo del bene immobile intestato ai ricorrenti ed adibito alla casa di abitazione è di gran lunga inferiore all’ammontare del credito attribuito nel piano alla banca mutuante; a ciò si aggiunga che, senza l’abitazione la famiglia sarebbe costretta a spostarsi in altro immobile in locazione, contraendo così un nuovo debito mensile; infine, va sottolineato che nessuna falcidia è prevista per il creditore ipotecario, il quale vedrà le proprie ragioni integralmente soddisfatte. Per ciò che concerne gli immobili di proprietà si rileva che gli stessi non sono appetibili sul mercato, in considerazione dell’ubicazione e della tipologia e soprattutto che si tratta di mere quote (1/3 e 1/6 e 1/9), difficilmente vendibili anche in seno alle procedure esecutive (nelle quali dovrebbe comunque essere preventivamente avviato giudizio di divisione)”.
Considerazioni pragmatiche che, nello spirito di una legge con evidenti finalità sociali, rendono giustizia all’intento del legislatore.
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