Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici in Nota integrativa – II° parte
di Augusto GilioliSandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariProseguiamo l’esame delle novità introdotte dall’articolo 1, commi 125-129, L. 124/2017, cercando di individuare quali siano le erogazioni pubbliche incluse nel nuovo obbligo pubblicitario e con quali criteri queste debbano essere esposte in Nota integrativa.
La norma fa riferimento alle informazioni relative a “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti”. Il termine “ricevuti” ha fatto propendere la maggior parte dei commentatori per l’utilizzo del criterio di cassa nella quantificazione delle erogazioni da indicare in Nota integrativa.
L’utilizzo di tale criterio però rischia di rendere ancora più difficoltoso il nuovo adempimento per le imprese che fondano invece la contabilità aziendale sul criterio della competenza economica.
Assonime, intervenuta sull’argomento con la circolare n. 5 del 22 febbraio 2019, apre alla possibilità di indicare le erogazioni ricevute con il criterio di competenza a condizione che in Nota integrativa sia esplicitamente specificato che si è utilizzato tale criterio per la quantificazione delle erogazioni.
Diversi dubbi emergono nel momento in cui si entra nel merito delle tipologie di contributi da indicare in Nota integrativa. Se appare abbastanza semplice l’individuazione delle sovvenzioni e dei contributi, non altrettanto può dirsi con riferimento agli “incarichi retribuiti” ed ai “vantaggi economici di qualunque genere ricevuti”.
Tra le sovvenzioni e i contributi andranno sicuramente incluse tutte le erogazioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti richiamati dalla norma. Andranno pertanto sicuramente inseriti in Nota integrativa i contributi pubblici in conto capitale, in conto impianti e/o in conto interessi. Allo stesso modo occorrerà includere, ad esempio, la quota di abbattimento degli interessi ex Legge Sabatini, i contributi ricevuti a vario titolo dalle camere di commercio, e le somme ricevute a titolo di PAC dalle imprese agricole. Gli esempi forniti sono da considerare ovviamente indicativi e non esaustivi, in quanto infinite sono le tipologie di erogazioni che potrebbero rientrare nel concetto di “sovvenzioni e contributi”.
A parere di Assonime potrebbero essere escluse le erogazioni di fonte europea o estera, dato l’esplicito richiamo alla nozione di pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2-bis D.Lgs. 33/2013 contenuto nella Legge.
Più complessa è la questione con riferimento al concetto di “incarichi retribuiti”.
Sempre a parere di Assonime, sarebbero da escludere le somme che costituiscono il corrispettivo di lavori pubblici, servizi e forniture rese dalle imprese. L’associazione ritiene che l’inclusione di tali somme comporterebbe uno sforzo enorme da parte delle imprese, non sorretto dalla ratio della norma che intende monitorare le somme e gli aiuti erogati a titolo “liberale” e non a fronte di rapporti di natura sinallagmatica.
Inoltre il regime sanzionatorio, che prevede la restituzione delle somme ricevute e non “pubblicizzate”, risulterebbe iniquo e sproporzionato di fronte a prestazioni effettivamente effettuate. Proprio la misura delle sanzioni, impone però estrema prudenza nella valutazione di questo aspetto, soprattutto a fronte di compensi di ammontare rilevante. È evidente che sulla questione sia assolutamente necessaria una tempestiva presa di posizione ufficiale, possibilmente di carattere normativo.
Per quel che riguarda i “vantaggi economici di qualunque genere”, sempre a parere di Assonime sembrerebbero da escludere i vantaggi di carattere “non selettivo” ovvero rivolti alla generalità delle imprese, quali ad esempio quelli di carattere tributario, come l’Ace, le agevolazioni fiscali o i crediti di imposta, ovvero quelli derivanti dalla spesa pubblica generale come la disponibilità di infrastrutture viarie o dell’illuminazione pubblica.
Sul fronte degli aiuti di stato, quali ad esempio le garanzie fornite da Mediocredito Centrale a fronte di finanziamenti ricevuti dalle imprese, un importante aiuto arriva dalla L. 12/2019 con cui è stato convertito il “decreto semplificazioni”.
Tale norma ha introdotto una importante novità, prevedendo che, per gli aiuti oggetto di comunicazione al Registro nazionale degli aiuti di Stato presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, le imprese non debbano fornire informazioni dettagliate in Nota integrativa ma possano limitarsi a dichiarare all’interno della stessa l’esistenza di tali aiuti.