Il riferimento al controllo di fatto, oltre che di diritto, rende sostanzialmente impossibile, per un normale operatore, scoprire se il soggetto con cui si sta operando debba essere incluso tra i soggetti da monitorare.
La mancanza di chiarimenti ufficiali rende ulteriormente complessa l’opera di identificazione dei soggetti potenzialmente rientranti nel novero dei soggetti erogatori. Appare evidente che, ove venisse chiarito che dalla nozione di “incarichi retribuiti” fossero da escludere le somme che costituiscono il corrispettivo di lavori pubblici, servizi e forniture rese dalle imprese, l’operazione sarebbe decisamente più semplice, in quanto sono decisamente rari i casi in cui un soggetto privato riceve a titolo liberale sovvenzioni, contributi o altri vantaggi da un altro soggetto privato.
Nel tentativo di fare chiarezza sulla materia, Assonime, con la circolare n. 5/2019, indica, come primo strumento di ausilio, l’elenco dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo dello split payment, pubblicato annualmente sul sito del Ministero dell’economie e delle finanze.
Tale elenco però non può ritenersi esaustivo in quanto contiene solo l’indicazione, oltre che delle società controllate dalla P.A., delle società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%.
Sempre secondo Assonime un ulteriore aiuto potrebbe essere costituito dalla banca dati unitaria delle partecipazioni pubbliche istituita presso il Dipartimento del Tesoro. Questa banca dati però, oltre ad avere il difetto di essere di non semplicissima consultazione, ospita solamente le società controllate e le società partecipate direttamente dalle P.A. o dalle società da esse controllate, mentre non comprende le partecipate delle partecipate. Secondo Assonime, in ogni caso, stando alla ratio della norma, dovrebbero essere ricomprese nell’obbligo pubblicitario solamente le somme di cui la P.A. è in grado di indirizzare la destinazione, circostanza che probabilmente non sussiste laddove l’amministrazione detenga una partecipazione non di controllo.
Assonime ritiene che debbano altresì essere escluse dal nuovo obbligo anche le somme di provenienza europea o estera in quanto si ritiene che la norma riguardi esclusivamente le risorse pubbliche nazionali.
Sempre secondo l’Associazione sarebbero da escludere le erogazioni provenienti da “Fondi interprofessionali” a supporto delle attività di formazione finanziata rivolte ai lavoratori delle imprese. Nonostante l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) includa questi soggetti tra quelli che devono adottare misure di prevenzione della corruzione e applicare il regime di trasparenza previsto per gli enti di diritto privato di cui all’articolo 2-bis, comma 3, D.Lgs. 33/2013, Assonime ritiene che i vantaggi provenienti dai Fondi interprofessionali possano essere esclusi in quanto il finanziamento di questi soggetti avviene con i contributi versati dalle stesse imprese beneficiarie. In conclusione, anche su questo aspetto, appare evidente la necessità di un urgente e approfondito chiarimento ufficiale da parte delle autorità competenti.