Spazio agli under 40: sgravi contributivi attivi
di Luigi ScappiniUno dei temi centrali dell’agricoltura è sicuramente quello del ricambio generazionale, sia che esso sia diretta conseguenza di un passaggio all’interno della stessa azienda agricola, sia che, al contrario, derivi da nuove iniziative imprenditoriali.
Di questo ne è sicuramente conscio il Legislatore che costantemente introduce norme tese a incentivare il ricambio generazionale sia sotto forma di finanziamenti agevolati sia di norme esentative.
In tal senso depone, ad esempio, la delega assegnata al Governo a mezzo dell’articolo 6, L. 154/2016, il cd. Collegato agricolo, in materia di società di affiancamento per le terre agricole.
Nello specifico, la delega concerne l’individuazione e successiva regolamentazione di forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani, che non sono ancora proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestione dell’attività d’impresa agricola ai giovani.
Il decreto legislativo delegato dovrà individuare tali forme nel rispetto di ben definiti principi guida consistenti:
1. nella durata massima triennale del processo di affiancamento;
2. nei criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni e degli sgravi fiscali già previsti a legislazione vigente, a favore dell’agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e del giovane imprenditore agricolo;
3. nell’individuazione delle modalità di chiusura dell’affiancamento tra le seguenti:
- trasformazione del rapporto tra l’agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditor agricolo in forme di subentro;
- trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione da parte del giovane imprenditore agricolo;
- individuazione di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi diversi dai precedenti;
4. nella definizione della presentazione da parte del giovane imprenditore agricolo di un progetto imprenditoriale posto a base del rapporto di affiancamento;
5. nello stabilire le forme di compartecipazione agli utili dell’impresa agricola;
6. nel definire il regime dei miglioramenti fondiari, anche in deroga alla legislazione vigente qualora apportati sulla base del progetto imprenditoriale presentato;
7. nel prevedere forme di garanzia per l’agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo, anche attraverso le necessarie coperture infortunistiche;
8. nello stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni oggetto del rapporto di affiancamento;
9. nel prevedere forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi di recesso anticipato dal rapporto di affiancamento;
10. nel definire le forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore agricolo per la gestione e l’utilizzo dei mezzi agricoli.
Anche la recente legge di Bilancio per il 2017 si è occupata del tema, prevedendo, con l’articolo 1, comma 344, L. 232/2016 un esonero contributivo INPS nei confronti di imprenditori agricoli under 40 coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali che effettuano l’iscrizione alla gestione previdenziale tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017.
Tuttavia, onde creare un ingiusto discrimine rispetto a coloro che si sono iscritti l’anno scorso, il Legislatore ha esteso tale regime esentativo anche per tutti quei soggetti, sempre under 40, che si siano iscritti nel corso del 2016 e che siano responsabili di aziende agricole localizzate alternativamente:
- in territori montani, considerando tali i terreni situati ad un’altitudine non inferiore ai 700 metri s.l.m. (o che si trovino anche solo in parte alla predetta altitudine) oppure i terreni compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla Commissione censuaria centrale o facenti parte di comprensori di bonifica montana (articolo 9, D.P.R. 601/1973);
- in aree agricole svantaggiate, ovverosia in territori che in base a determinati parametri sono considerati svantaggiati rispetto ad altre aree agricole (articolo 15, L. 984/1977).
Definiti i requisiti soggettivi di accesso, sempre il comma 344, stabilisce l’esonero per un periodo quinquennale, con impatto decrescente, infatti, se per i primi 3 anni l’esenzione è integrale e nulla sarà dovuto, essa si riduce in misura pari al 66% il quarto anno e alla metà nell’ultimo esercizio agevolato.
Qualche considerazione deve essere fatta per quanto riguarda la fruibilità dell’agevolazione, a prescindere dalla sussistenza dei requisiti testé evidenziati.
Sul punto, è la stessa legge di Bilancio 2017 a chiarire come l’esonero all’oggetto non può cumularsi con altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
A questo deve aggiungersi il rispetto dei cd. aiuti de minimis, disciplinati rispettivamente con i Regolamenti (UE) 1407/2013 e 1408/2013.
Per quanto attiene il mondo dell’agricoltura, tali regole si trovano, nello specifico, nel Regolamento 1408/2013, con cui viene statuito che rientrano nel limite stabilito dal regime de minimis, e quindi non necessitano di notificazione, per ottenerne l’assenso da parte dell’Unione europea, in ragione della loro esiguità, se di importo complessivo non superiore a 15.000 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari.
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